Disegno di legge regionale n. 265 presentato il 31 maggio 2012
Disposizioni regionali in materia agricola.

Art. 1 
(Misura di aiuto a copertura dei costi sostenuti dagli Organismi di Difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche per la stipula di polizze assicurative agevolate)
1. 
La Regione Piemonte istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dagli Organismi di Difesa che hanno stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti dalla normativa vigente.
2. 
La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative.
3. 
All'onere, stimato nella misura massima di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte, a partire dall'anno 2012, con le disponibilità dell'UPB 11092 (Calamità naturali ed uso del territorio Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione Piemonte, nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regione, prevista all'articolo 77, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 77, primo comma, lettera d) del decreto medesimo e ferme restando le specifiche competenze dell'amministrazione statale e degli istituti ed enti interessati, istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, che favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni."
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2. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 39/1980, è sostituito dal seguente:
" 1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 le province istituiscono il Servizio Antisofisticazioni Vinicole (SAV), demandando allo stesso le funzioni previste agli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e della legge regionale 30 novembre 1987 n. 58 (Norme in materia di Polizia locale)."
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Art. 3 
(Iniziative per il rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore ella produzione primaria)
1. 
Al fine di agevolare il consolidamento e lo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole ed il loro accesso al mercato dei capitali, la Regione Piemonte promuove interventi di rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria .
2. 
La Regione Piemonte, per i fini di cui al comma 1, interviene a sostegno delle cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), composti da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, concedendo prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese socie, incrementato degli interessi.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento.
4. 
Per l'attuazione dell'intervento è stanziata la somma di euro 1.000.000,00 per l'anno 2012, alla cui copertura si provvede con i fondi iscritti nella UPB 11032 ove viene aggiunto il capitolo appositamente istituito.
Art. 4 
1. 
Il comma quinto dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come aggiunto dall' articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24, è sostituito dal seguente:
" La Regione può costituire o aderire, ed altresì partecipare ad enti aventi finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste con sede nel territorio del Piemonte."
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2. 
Il comma sesto dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:
"
Lo Statuto di tali enti, tra l'altro, deve prevedere:
a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentati di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;
b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;
c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;
d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).
"
3. 
Il comma settimo dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:
" Gli enti debbono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata."
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4. 
Il comma nono dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:
"
L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:
a) del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;
b) del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;
c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.
"
Art. 5 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) è aggiunto, infine, il seguente:
" 5 bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione."
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2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 21/1999, è inserito il seguente:
" 4 bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44."
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Art. 6 
(Trebbiatura e sgranatura meccanica)
1. 
Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non è richiesta alcuna licenza.
Art. 7 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:
" 2. Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi, in qualità di imprenditori agricoli operanti in forma singola o associata."
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2. 
La lettera d) dell' articolo 3, comma 1 della l.r.11/2001, è abrogata.
Art. 8 
1. 
Le modifiche alla l.r. 11/2001 di cui all'articolo 7 hanno effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione della presente legge. Sono comunque fatti salvi, fino a naturale scadenza, gli effetti derivanti da contratti stipulati dal consorzio o dai suoi associati nell'ambito della normativa previgente.
Art. 9 
(Gestione risorse pastorali pubbliche)
1. 
La Regione, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto, considera i pascoli montani un bene di interesse collettivo, una risorsa economica, ambientale, paesaggistica e culturale di irrinunciabile valore e ne promuove la gestione sostenibile e multifunzionale.
2. 
La Regione, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 3 dello Statuto, riconosce il ruolo delle autonomie locali nel perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. 
Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali devono rispettare la legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge 11 febbraio 1971 n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni della Giunta regionale.