Proposta di legge regionale n. 264 presentata il 29 maggio 2012
Riduzione dei costi della politica.

Art. 1 
(Risorse finanziarie per i Consiglieri)
1. 
I budget annui attribuiti alle spese dei Gruppi consiliari vengono ridotti per quanto riguarda la quota fissa di personale, attualmente corrispondente a due retribuzioni annue lorde di categoria D6, del 50 per cento, ovvero riportati ad un'unica retribuzione annua lorda di categoria D6.
2. 
I budget annui attribuiti alle spese dei Gruppi consiliari, per quanto riguarda la quota fissa di funzionamento attualmente stabilita in 51.645,69 euro per Gruppi composti da un solo Consigliere, 77.468,53 euro per Gruppi composti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 Consiglieri, 103.291,38 euro per Gruppi composti da un minimo di 6 ad un massimo di 15 Consiglieri, 129.114,22 euro per Gruppi composti da oltre 15 Consiglieri e 38.734,27 euro per il Gruppo misto, viene diminuita del 50 per cento, restando inalterata la quota variabile relativa ai 15.493,71 euro a Consigliere del Gruppo.
Art. 2 
(Trattamento di missione)
1. 
Al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), viene aggiunta a fine paragrafo la frase "fino ad un tetto massimo di tre missioni e comunque per un massimo di 500 euro mensili, salvo casi di delega diretta da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. n. 10/1972 le parole "undici annuali e dal luogo di residenza in località dell'Unione Europea, fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali" sono sostituite dalle seguenti: "sei annuali" e le parole "dall'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles" sono sostituite dalle seguenti "dall'equivalente di sei viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma".
Art. 3 
(Rimborsi chilometrici e autocertificazioni)
1. 
Il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico in relazione alla partecipazione alle sedute di Consiglio regionale e di Commissione consiliare.
2. 
Il valore unitario sarà calcolato tenuto conto della distanza tra la residenza del Consigliere (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia più prossimo) e la sede dell'Assemblea legislativa, per un percorso di andata e ritorno, moltiplicata per l'importo del rimborso chilometrico, aumentato delle spese per i pedaggi autostradali, attestate da titoli di viaggio.
3. 
La distanza tra la residenza del Consigliere (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia più prossimo) e la sede dell'Assemblea legislativa, è autocertificata dal Consigliere ed è soggetta alle verifiche previste per le autocertificazioni.
4. 
Il valore unitario del rimborso chilometrico è definito secondo le tabelle ACI sulla base dell'auto utilizzata dal Consigliere per gli spostamenti e autocertificata dallo stesso, allegando copia della carta di circolazione.
5. 
Il valore unitario del rimborso non potrà comunque superare 0,50 euro/km.
Art. 4 
(Rilevazione delle firme finalizzata alla attribuzione dell'indennità di presenza per il Consiglio Regionale e per le Commissioni permanenti - applicazione art. 2 l.r. 10/1972 come integrato dall' art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali))
1. 
L'indennità di presenza è attribuita sulla base della rilevazione delle firme nell'arco dello svolgimento dei lavori di un dato organismo in una giornata, moltiplicato per il numero di sedute convocate.
2. 
Per l'attribuzione dell'indennità di presenza, i Consiglieri devono apporre doppia firma, all'entrata e all'uscita dai lavori della seduta, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 5 
(Rendicontazione e trasparenza dei bilanci dei Gruppi Consiliari)
1. 
Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni.
2. 
La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
3. 
Sul sito internet del Consiglio Regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa e della relazione della società di revisione.
Art. 6 
(Entrata in vigore)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, emana una deliberazione che riordini in maniera coordinata tutta la materia dei rimborsi ai Consiglieri ed ai Gruppi.
2. 
L'articolo 1 della presente legge entra in vigore a decorrere dalla X Legislatura.
3. 
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.