Proposta di legge regionale n. 259 presentata il 07 maggio 2012
Individuazione di percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi per i fuoristrada e disciplina delle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale. Modifiche della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
Primo firmatario

CATTANEO VALERIO

Altri firmatari

LEARDI LORENZO TOSELLI PIETRO FRANCESCO

Art. 1 
(Modifiche dell' art. 11 della l.r. 32/82)
1. 
Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) sono soppresse le parole: ",sentite le comunità montane e le comunità collinari, ".
2. 
Alla fine del comma 5 dell'art. 11 della l.r. 32/82 è inserito il seguente periodo: "Le amministrazioni comunali competenti possono individuare apposite aree nelle quali tali divieti non trovano applicazione".
Art. 2 
(Modifiche dell' art. 2 della l.r. 45/89)
1. 
Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) sono inseriti i seguenti:
"
6 bis. Al fine di potenziare la fruizione turistica dei territori, l'attività delle strutture ricettive e l'accessibilità dei nuclei abitativi presenti sul territorio, i comuni o i relativi consorzi a cui è affidata la gestione delle strade e delle piste agro-silvo-pastorali possono adottare, nel rispetto delle principi di salvaguardia ambientale e di utilizzo compatibile delle relative risorse, un regolamento che ne disciplini l'utilizzo per finalità diverse rispetto a quelle previste dal comma 6.
6 ter. La regione garantisce ai comuni un servizio di consulenza per la redazione dei regolamenti di cui al comma 6 bis.
"