Disposizioni per l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte con la presente legge, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso misurato responsabile e consapevole al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.
Art. 2
(Collocazione delle sale giochi)
1.
Non è ammessa l'apertura o la rilocalizzazione di sale giochi di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che siano ubicate in un raggio di trecento metri da istituti scolatici di qualsiasi grado, centri associativi di aggregazione di ogni fascia di età o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.
2.
I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
Art. 3
(Divieto di pubblicità)
1.
È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.
2.
È altresì vietata la sponsorizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche sostenute in toto o in parte o con il patrocinio dell'Ente locale.
Art. 4
(Obblighi dei gestori)
1.
I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, sono tenuti a esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e a incoraggiare il gioco responsabile.
2.
I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti a evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
3.
I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall'assessorato competente in materia di tutela della salute e politiche sociali.
Art. 5
(Formazione dei gestori)
1.
Le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi e negli esercizi di cui all'articolo 4, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, e a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile.
Art. 6
(Campagne di informazione e sensibilizzazione)
1.
Gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle attività del sistema di prevenzione e tutela della salute pubblica inseriscono campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.
2.
Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che in modo particolare evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:
a)
aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
b)
educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
c)
informare sull'esistenza e l'accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.
Art. 7
(Riconoscimento del privato sociale)
1.
La Regione riconosce l'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.
Art. 8
(Sanzioni)
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500 e 3000 euro.
2.
Gli assessorati competenti provvedono a disciplinare la modulazione delle sanzioni.
3.
Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i relativi proventi i quali confluiscono in un apposito fondo dei bilanci degli Enti locali da destinare alle azioni di cui agli articoli 5,6 e 7.