Proposta di legge regionale n. 252 presentata il 27 marzo 2012
Trasparenza e tutela da parte delle imprese di onoranze funebri nei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifica alla legge regionale del 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali). Modifiche alla legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
Primo firmatario

CANTORE DANIELE

Art. 1 
(Trasparenza e tutela)
1. 
È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Impresa d'onoranze di compilare per ogni servizio funebre un'autocertificazione da inviare tassativamente via PEC (posta elettronica certificata) agli Uffici Cimiteriali Comunali e all'Agenzia delle Entrate, nonché tassativamente via raccomandata A/R alla famiglia del defunto o al committente il servizio. Tale autocertificazione obbligatoria deve contenere i seguenti punti:
a) 
le generalità della persona che ha commissionato il servizio funebre e del defunto;
b) 
il luogo presso il quale si è svolta la trattativa tra l'Impresa ed i committenti del servizio funebre;
c) 
le generalità, con in allegato copia fotostatica di un documento d'identità, del legale rappresentate, di un delegato o di un dipendente dell'Impresa funebre, che ha svolto la trattativa;
d) 
la completa assenza di consigli da parte del personale ospedaliero, medico, paramedico, assistenziale, nonché l'assenza di qualsiasi intermediario nell'indicare l'Impresa autocertificante;
e) 
l'indicazione di quanto segue:
1) 
spettanze che remunerano servizi e fornitori dell'impresa;
2) 
costi sostenuti dall'impresa per conto del committente che remunerano altri fornitori di servizi o beni afferenti al funerale;
3) 
costi sostenuti dall'impresa per conto del committente che remunerano tariffe comunali afferenti al servizio ed alla sepoltura. Ogni voce va accompagnata da adeguata documentazione contabile;
f) 
la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'Impresa è esente da IVA (ex art. 10, n. 27 del DPR 633/1972).
Art. 2 
(Sanzioni amministrative)
1. 
L'Impresa di onoranze funebri che contravvenga al disposto dell'articolo 1, rilasciando falsa autocertificazione, è sanzionabile le prime due volte con la sospensione di mesi due della licenza; la terza volta con la revoca della licenza.