Trasparenza e tutela da parte delle imprese di onoranze funebri nei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifica alla
legge regionale del 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali). Modifiche alla
legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
Primo firmatario
Art. 1
(Trasparenza e tutela)
1.
È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Impresa d'onoranze di compilare per ogni servizio funebre un'autocertificazione da inviare tassativamente via PEC (posta elettronica certificata) agli Uffici Cimiteriali Comunali e all'Agenzia delle Entrate, nonché tassativamente via raccomandata A/R alla famiglia del defunto o al committente il servizio. Tale autocertificazione obbligatoria deve contenere i seguenti punti:
a)
le generalità della persona che ha commissionato il servizio funebre e del defunto;
b)
il luogo presso il quale si è svolta la trattativa tra l'Impresa ed i committenti del servizio funebre;
c)
le generalità, con in allegato copia fotostatica di un documento d'identità, del legale rappresentate, di un delegato o di un dipendente dell'Impresa funebre, che ha svolto la trattativa;
d)
la completa assenza di consigli da parte del personale ospedaliero, medico, paramedico, assistenziale, nonché l'assenza di qualsiasi intermediario nell'indicare l'Impresa autocertificante;
e)
l'indicazione di quanto segue:
1)
spettanze che remunerano servizi e fornitori dell'impresa;
2)
costi sostenuti dall'impresa per conto del committente che remunerano altri fornitori di servizi o beni afferenti al funerale;
3)
costi sostenuti dall'impresa per conto del committente che remunerano tariffe comunali afferenti al servizio ed alla sepoltura. Ogni voce va accompagnata da adeguata documentazione contabile;
f)
la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'Impresa è esente da IVA (ex art. 10, n. 27
del DPR 633/1972).