Proposta di legge regionale n. 251 presentata il 21 marzo 2012
Disciplina dell'attività di onicotecnico.
Primo firmatario

CANTORE DANIELE

Art. 1 
(Attività di onicotecnico)
1. 
L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse, con prodotti non cosmetici quali gel, polveri acriliche ed altri prodotti fra quelli elencati all'articolo 9, comma 1. L'attività di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.
2. 
L'attività di onicotecnico si distingue dall'attività di estetista, non consistendo nell'effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea, ma limitandosi alla sola limatura dell'unghia naturale, senza utilizzo di attrezzi da taglio, senza che venga in alcun modo trattata o alterata l'unghia naturale, e senza alcun trattamento invasivo che incida sulla pelle.
3. 
In quanto attività non rivolta a eseguire prestazioni sulla superficie del corpo umano al fine di migliorarne l'aspetto estetico, l'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Art. 2 
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)
1. 
L'esercizio professionale dell'attività di onicotecnico richiede, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.
Art. 3 
(Qualifica professionale)
1. 
Il conseguimento della qualifica professionale di onicotecnico si matura a seguito del superamento di un esame teorico-pratico svolto al termine di un apposito corso regionale di qualificazione.
Art. 4 
(Esercizio dell'attività di onicotecnico)
1. 
Lo svolgimento dell'attività di onicotecnico, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al conseguimento della qualifica professionale di cui all'articolo 3.
2. 
L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. 
Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 3.
4. 
Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.
5. 
L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5.
6. 
L'attività di onicotecnico può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle tipologie societarie previste dall' articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni. I singoli soci e dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.
7. 
Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.
Art. 5 
(Autorizzazione dei comuni)
1. 
La regione delega i comuni ad adottare provvedimenti di autorizzazione conformi alla presente legge, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.
2. 
Per tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dei provvedimenti comunali di autorizzazione, le imprese che già esercitano l'attività di onicotecnico sono autorizzate a continuare l'attività.
3. 
Nel caso in cui, trascorsi i tre mesi di cui al comma 2, le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dai provvedimenti comunali di autorizzazione, il comune provvede, entro quattro mesi dall'eventuale richiesta, a fissare un termine massimo, non superiore a dodici mesi, per i necessari adeguamenti.
Art. 6 
(Corsi di formazione)
1. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione elabora con proprio provvedimento il programma del corso di qualificazione di cui all'articolo 3. La regione provvede inoltre a predisporre programmi per i corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale, ed eventuali modifiche ai programmi già in vigore.
2. 
Tra le materie oggetto del programma, che prevede comunque esercitazioni pratiche in laboratorio, sono previste:
a) 
anatomia, fisiologia e dermatologia;
b) 
nozioni di chimica sui materiali d'uso;
c) 
nozioni di igiene;
d) 
nozioni di psicologia della comunicazione e marketing;
e) 
tecniche di ricostruzione in gel e in acrilico;
f) 
lessico inglese inerente all'attività di onicotecnico;
g) 
nozioni di contabilità e organizzazione aziendale;
h) 
nozioni di legislazione sociale ed etica professionale.
3. 
Il corso di qualificazione ha una durata di almeno duecento ore e si svolge in un arco di tempo non inferiore a quattro mesi.
4. 
Le sessioni dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 si svolgono dinanzi a commissioni costituite da:
a) 
un componente designato dalla regione;
b) 
un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) 
un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) 
due esperti designati dalle organizzazioni provinciali e dalle organizzazioni nazionali della categoria degli onicotecnici;
e) 
due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
f) 
il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
g) 
un docente per ciascuna delle materie di cui al comma 2.
5. 
La regione autorizza lo svolgimento dell'esame anche presso scuole e centro di formazione privati, previa autorizzazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. 
Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni della presente legge.
Art. 7 
(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)
1. 
Le imprese artigiane esercenti l'attività di onicotecnico non possono vendere al loro interno prodotti cosmetici, salvo se iscritte al registro degli esercenti il commercio e provvisti dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. 
All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 3.
Art. 8 
(Violazioni e sanzioni)
1. 
Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 3 è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 
Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 5 è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
Art. 9 
(Materiali e attrezzature consentiti)
1. 
Sono consentiti come materiali d'uso per l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali: gel fotoindurenti, polveri acriliche o resine, alcool denaturato o isopropanolo, acetoni con percentuale di acqua per uso topico, unghie artificiali in abs preformate, colle a base di cianoacrilato, formine di carta o rigide in gomma o plastica, quadratini di cellulosa, glitter, stickers.
2. 
Sono consentiti come attrezzature per l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali: pennelli di peli animali ed acrilici, lime in cartone, con grana massimo 90, fresa elettrica, aspiratore polveri, lampada fotoindurente a raggi UV di massimo 36 W, bastoncini di arancio, tronchesina per unghie artificiali, spazzolina di plastica con setole artificiali per pulizia.
Art. 10 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
La regione è tenuta ad avviare i corsi di cui all'articolo 3 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dando un tempo congruo a chiunque eserciti l'attività di onicotecnico per adeguarsi ai termini della presente legge.