Proposta di legge regionale n. 25 presentata il 22 giugno 2010
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing e delle pratiche correlate.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 32, comma 1 della Costituzionee nel rispetto delle competenze stabilite dall' articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge disciplina le attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente e le pratiche a queste correlate.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti.
2. 
Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate dall'articolo 14.
3. 
Il trucco permanente o semi-permanente consiste nell'introduzione intradermica di pigmenti colorati mediante aghi.
Art. 3 
(Requisiti soggettivi)
1. 
I soggetti che intendono avviare un'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
avere frequentato la scuola dell'obbligo ed avere compiuto il diciottesimo anno di età;
b) 
essere in possesso di attestazione di frequenza e superamento di specifici corsi finalizzati all'apprendimento di adeguate conoscenze tecnico-professionali in relazione ai rischi per la salute che possono derivare dall'effettuazione delle attività citate nella legge.
Art. 4 
(Funzioni della Regione. Regolamento regionale)
1. 
Al fine di assicurare esigenze unitarie di applicazione in ambito territoriale, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, uno specifico Regolamento di attuazione nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
sussidiarietà;
b) 
tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo;
c) 
prevenzione dei rischi di infezioni o altre patologie connesse a tali procedure che interessano un rilevante numero di cittadini di ogni età, estrazione sociale e provenienza culturale, con relativi costi di ricaduta sulla spesa pubblica.
2. 
Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) 
i requisiti minimi gestionali, strutturali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 2;
b) 
i requisiti e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
c) 
le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 13, comma 1;
d) 
l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d;
e) 
le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione della Commissione di esame di cui all'articolo 6;
f) 
la documentazione necessaria per la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 9;
g) 
l'equipollenza dei percorsi formativi frequentati in altre Regioni.
3. 
La Regione promuove, nell'ambito dell'attività della promozione della tutela della salute, una specifica campagna informativa, rivolta in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 5 
(Funzioni dei Comuni. Regolamenti comunali)
1. 
I Comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento regionale, ad adeguare i propri Regolamenti alla legge e al Regolamento regionale.
2. 
Il Regolamento comunale disciplina:
a) 
i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 2;
b) 
le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per la sospensione, la revoca e la decadenza dell'esercizio delle attività;
c) 
la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.
Art. 6 
(Percorsi e requisiti formativi)
1. 
I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente, anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono disciplinati dal Regolamento regionale di cui all'articolo 4 che tiene conto dei contenuti specifici già acquisiti attraverso altri corsi o scuole.
2. 
I percorsi formativi devono garantire l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione.
3. 
Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, viene istituita un'apposita Commissione per la valutazione delle prove d'esame finalizzate al conseguimento di un attestato di frequenza e profitto sotto il profilo igienico-sanitario, senza finalità di abilitazione professionale.
4. 
È riconosciuta l'equipollenza di corsi formativi analoghi, tenuti anche in altre Regioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale.
Art. 7 
(Artisti stranieri o provenienti da altre Regioni)
1. 
Il titolare di uno studio che intenda ospitare, per un periodo continuativo non superiore a sessanta giorni e non più di due volte l'anno, un tatuatore o piercer straniero o proveniente da un'altra Regione italiana deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria locale di competenza, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2049 del codice civile.
Art. 8 
(Registrazione)
1. 
I soggetti che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane di competenza territoriale.
Art. 9 
(Esercizio dell'attività)
1. 
Coloro che intendono esercitare l'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente devono darne comunicazione, a cura del legale rappresentante della struttura, al Comune e all'ASL di competenza, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento regionale di cui all'articolo 4.
Art. 10 
(Smaltimento rifiuti)
1. 
I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività oggetto della legge devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 11 
(Manifestazioni pubbliche)
1. 
Coloro che intendono esercitare o organizzare attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente nel contesto di manifestazioni pubbliche devono darne comunicazione al Comune e all'ASL di competenza.
2. 
Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 sono necessari i requisiti igienico-sanitari definiti nei Regolamenti regionale e comunale.
3. 
Nelle manifestazioni pubbliche è richiesta la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, ferma restando la previsione di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 12 
(Divieti)
1. 
Nell'ambito dell'esercizio delle attività previste all'articolo 2 è vietato:
a) 
impiegare anestetici locali o sistemici;
b) 
eseguire procedure di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente in soggetti con età inferiore ai 14 anni o in donne in stato di gravidanza. Ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente il piercing al lobo dell'orecchio, se accompagnati da un esercente la patria potestà;
c) 
effettuare le procedure di cui alla lettera b) su soggetti tra i 14 e i 18 anni senza il consenso informato reso personalmente da un esercente la patria potestà espresso secondo le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1. Chi esercita la patria potestà deve essere presente per il rilascio del consenso;
d) 
eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile. Le sedi anatomiche sono indicate nel Regolamento regionale di cui all'articolo 4;
e) 
effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie in cui non ci sia la presenza di personale medico;
f) 
svolgere attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente o semi-permanente in forma ambulante o in luoghi privi dei requisiti strutturali od igienico-sanitari previsti dai regolamenti regionali e comunali di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le manifestazioni pubbliche disciplinate dall'articolo 11;
g) 
utilizzare attrezzature e strumenti privi dei requisiti indicati nel Regolamento regionale di cui all'articolo 4;
h) 
detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.
Art. 13 
(Consenso informato)
1. 
Gli esercenti le attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente hanno l'obbligo di informare il cliente in modo esaustivo, anche attraverso documentazione informativa del servizio sanitario regionale , sui potenziali rischi per la salute derivanti da tali pratiche, comprese quelle di rimozione.
2. 
È obbligatorio fare sottoscrivere allo stesso cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.
3. 
È fatto obbligo compilare una scheda individuale relativa ad ogni utente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione ed i materiali utilizzati.
4. 
La documentazione di cui ai commi 2 e 3, sottoscritta e datata dall'utente, è conservata dall'esercente per almeno cinque anni presso il proprio esercizio.
Art. 14 
(Piercing del padiglione auricolare)
1. 
A decorrere dalla data in entrata in vigore della legge, agli orafi e gioiellieri presso i quali sono eseguite le tradizionali applicazioni di monili al padiglione auricolare, è consentita la prosecuzione di tali pratiche, previa comunicazione al comune e all'ASL competente per territorio.
2. 
Gli orafi ed i gioiellieri di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dai Regolamenti regionale e comunale di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 15 
(Vigilanza e controllo)
1. 
La vigilanza ai fini della legge è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.
2. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
L'irrogazione delle sanzioni, in conformità al disposto dell' articolo 2, comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia) è delegata alle ASL competenti per territorio, a cui compete l'introito dei relativi proventi negli appositi capitoli di bilancio.
4. 
La Regione svolge una funzione di monitoraggio relativamente alle attività di cui all'articolo 2 con la finalità principale di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.
5. 
Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla legge ed ai Regolamenti attuativi.
Art. 16 
(Sanzioni)
1. 
Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella legge sono punite con le sanzioni seguenti:
a) 
la violazione dell'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro;
b) 
la mancanza dei requisiti strutturali o igienico-sanitari previsti dal Regolamento regionale di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro. In caso di gravi carenze igienico-sanitarie, l'ASL propone al comune di competenza di disporre la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione;
c) 
chi esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione da 1.500 a 7.500 euro;
d) 
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro;
e) 
la violazione alla disposizione di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.400 euro;
f) 
la mancata comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 8.000 euro oltre che con la sospensione dell'esercizio dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione;
g) 
la violazione dell'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
h) 
la violazione dei divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) è punita con la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.300 euro;
i) 
la violazione dei divieti di cui all'articolo 12 comma 1, lettere d) ed e) è punita con la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.300 euro oltre che con il sequestro delle attrezzature utilizzate per la rimozione dei tatuaggi;
j) 
la violazione del divieto di cui all'articolo 12 comma 1, lettera f) è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro;
k) 
la violazione del divieto di cui all'articolo 12 comma 1, lettera h) è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.400 euro;
l) 
la violazione dell'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.300 euro;
m) 
la violazione dell'articolo 14 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro;
n) 
la violazione di cui all'articolo 17, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro oltre che con la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione.
Art. 17 
(Norme transitorie)
1. 
Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente hanno l'obbligo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'articolo 4, di darne comunicazione al comune ed all'ASL di competenza, ai sensi dell'articolo 9, e di iscriversi al primo corso utile di formazione igienico-sanitaria organizzato dalla Regione e da enti da questa delegati e potere così accedere all'iscrizione nel registro regionale.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dal Regolamento regionale entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.