Proposta di legge regionale n. 248 presentata il 13 marzo 2012
Istituzione dell'anagrafe degli eletti.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di promuovere la partecipazione alla vita pubblica e incrementare i livelli di trasparenza nell'esercizio delle sue funzioni, garantisce l'accesso dei cittadini tramite gli strumenti informatici alle informazioni inerenti i componenti dei propri organi e l'esercizio delle sue attività.
Art. 2 
(Anagrafe degli eletti)
1. 
La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, pubblica l'anagrafe degli eletti sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.
2. 
L'anagrafe di cui al comma 1 contiene per ciascun componente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, le seguenti informazioni:
a) 
i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata;
b) 
gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) 
gli atti presentati e la partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte;
d) 
le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepibili in funzione della carica ricoperta;
e) 
le notizie risultanti dal quadro ripielogativo della dichiarazione dei redditi e quelle concernenti la situazione patrimoniale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale legge 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte), come sostituito dall'articolo 4;
f) 
le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
g) 
gli eventuali finanziamenti pubblici con l'indicazione del titolo in forza del quale vengono percepiti, gli atti di liberalità nonché i relativi importi.
3. 
L'anagrafe contiene, altresì, le nomine effettuate dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, il curriculum dei nominati nonché i relativi emolumenti percepiti.
Art. 3 
(Istituzione)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce l'anagrafe degli eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 16/1983)
1. 
L' articolo 7 della l.r. 16/1983 è sostituito dal seguente:
"
Art. 7. (Pubblicazione)
1. La conoscenza delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 1 è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione, di cui alla legge 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).
2. La pubblicazione riporta per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei rediti e quelle concernenti la situazione patrimoniale con l'esclusione dei dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità della presente legge.
"
Art. 5 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Per la IX legislatura la pubblicazione dei dati di cui alle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 2 avviene su richiesta dell'interessato.
Art. 6 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
L'istituzione dell'anagrafe degli eletti non comporta oneri a carico del bilancio regionale.