Modifica
della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2000)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2000 è sostituito dal seguente:
.
" 1. La Regione può altresì erogare a favore delle Fondazioni e delle Associazioni legalmente riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero del Tesoro, contributi per iniziative a favore delle vittime dell'usura, sentito l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare."