Modifica
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16. (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2000)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2000 è sostituito dal seguente:
"
"
3. Il Comitato è composto da:
a) Presidente della Giunta regionale;
b) Assessore regionale competente per materia;
c) Presidenti delle Comunità collinari;
d) Presidenti delle Province;
e) Assessori Provinciali competenti per materia.