Proposta di legge regionale n. 24 presentata il 22 giugno 2010
Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:
a) 
garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
b) 
consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
c) 
salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
d) 
improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona umana, di efficacia e di efficienza;
e) 
tutelare la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
f) 
sancire l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.
2. 
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.
Art. 2 
(Adempimenti conseguenti al decesso)
1. 
Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. 
Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale.
3. 
L'accertamento di morte è effettuato da un medico incaricato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente delle funzioni di necroscopo.
4. 
In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero, o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
5. 
Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del d.p.r 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
6. 
La visita necroscopica deve essere effettuata, non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3, e comunque non dopo le trenta ore.
Art. 3 
(Osservazione e trattamenti sul cadavere)
1. 
I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. 
Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. 
In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica.
4. 
In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. 
Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
6. 
Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:
a) 
il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) 
l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
7. 
Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 4 
(Riscontro diagnostico)
1. 
Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. 
Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
3. 
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. 
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
Art. 5 
(Attività funebre)
1. 
Ai fini della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) 
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) 
vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) 
trasporto di salma, cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. 
L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche e private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa, in presenza dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 14.
3. 
Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
4. 
L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica.
5. 
I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate ed a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio.
Art. 6 
(Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie)
1. 
La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.
2. 
Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo l'esercizio disgiunto di attività, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.
3. 
I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 5.
4. 
È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.
5. 
La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.
6. 
Le attività di gestione del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto ai commi 3 e 4, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
Art. 7 
(Sanzioni amministrative)
1. 
È sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) 
pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei famigliari del defunto;
b) 
propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
c) 
stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;
d) 
procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.
2. 
Nei casi di recidiva, l'autore delle violazioni di cui all'articolo 6 è passibile di revoca dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività funebre.
3. 
Chiunque svolge attività funebre in assenza di autorizzazione o si avvale, nell'esercizio della medesima attività, di altra impresa non autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. In caso di reiterazione è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
Art. 8 
(Trasporto funebre)
1. 
Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione del cadavere da parte dell'addetto al trasporto. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il suo collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
2. 
È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
3. 
Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
4. 
I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
5. 
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
6. 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990.
Art. 9 
(Cimiteri)
1. 
Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in conformità alla normativa statale.
2. 
Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente quali inumazione e cremazione.
3. 
La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.
4. 
L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita, considerati:
a) 
la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) 
l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) 
l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) 
il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. 
Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale.
6. 
Il comune può altresì autorizzare:
a) 
la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione);
b) 
la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) 
la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 105 del d.p.r. 285/1990 e dell' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
7. 
I comuni definiscono:
a) 
l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) 
i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) 
le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) 
l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).
8. 
Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 7 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
9. 
La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.
Art. 10 
(Cremazione)
1. 
La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale e dalla l.r. 20/2007.
Art. 11 
(Strutture per il commiato)
1. 
Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione promuove la realizzazione da parte dei comuni, anche in forma associata, delle strutture per il commiato di cui all' articolo 8 della l.r. 20/2007.
Art. 12 
(Formazione del personale)
1. 
La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. 
Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci da almeno cinque anni devono seguire un corso professionale con il relativo superamento di un esame di idoneità.
3. 
Per il conseguimento dei requisiti formativi di cui al comma 1, la Regione riconosce l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.
Art. 13 
(Piano regionale di coordinamento)
1. 
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.
2. 
Il Piano regionale di coordinamento definisce:
a) 
i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) 
le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private;
c) 
le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri;
d) 
l'ampiezza massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private costruite fuori dal cimitero;
e) 
l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;
f) 
la costruzione e l'uso di aree e spazi per la tumulazione di animali d'affezione;
g) 
la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.
Art. 14 
(Provvedimenti regionali)
1. 
Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie disciplinate dagli articoli 5, 6 e 8. Il Consiglio regionale regolamenta altresì:
a) 
i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato;
b) 
le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.
2. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento:
a) 
gli adempimenti conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere;
b) 
il servizio cimiteriale, inumazione e tumulazione, sepolture private nei cimiteri, sepolture fuori dai cimiteri e soppressione dei cimiteri, di cui all'articolo 9;
c) 
l'uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri;
d) 
i requisiti formativi di cui all'articolo 12.
3. 
Con determinazione del Direttore regionale competente in materia di sanità si definiscono le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2009-2010, alla spesa complessiva stimata in 200.000,00 euro per ciascun anno, imputata nell'unità previsionale di base (UPB) DA20001 (Sanità Segreteria Direzione 20 Titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).