Modifica
Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione
della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ',
della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi ' e
della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate ').
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 9/2000)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 9/2000 è sostituito dal seguente:
.
" 4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette o delle guardie venatorie volontarie."