Proposta di legge regionale n. 237 presentata il 08 marzo 2012
Norme in materia di panificazione.

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce l'attività di panificazione attraverso interventi di sostegno diretti alla qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni nelle loro diverse espressioni territoriali e settoriali nonché allo sviluppo della professionalità degli operatori del settore.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove le produzioni della panificazione, anche collegate alle tradizioni locali, caratterizzate da elevati requisiti di carattere artistico, dalla tipicità delle materie impiegate e da particolari tecniche di lavorazione.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) 
promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
b) 
qualifica e favorisce l'innovazione, nelle lavorazioni sia sotto il profilo delle materie prime utilizzate sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c) 
favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
d) 
provvede ad acquisire documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
e) 
favorisce la creazione e la promozione di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e giovanile;
f) 
incentiva lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana.
Art. 3 
(Panificio)
1. 
Per panificio si intende l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale ai sensi dell' articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
2. 
I titolari degli impianti di panificazione possono svolgere anche attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando locali e arredi dell'azienda, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, nell'osservanza delle norme igienico -sanitarie.
Art. 4 
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. 
L'apertura di nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva che assicura l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito, nonché dalle autorizzazioni individuate dall' articolo 4 del d. l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006 .
2. 
L'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
Art. 5 
(Metodi e tecnologie)
1. 
Il panificio, in conformità all' articolo 4 del d. l. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, produce il pane fresco con metodi tradizionali oppure mediante tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità secondo i requisiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 9.
2. 
Le imprese che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti, con o senza preformatura, lievitati e non lievitati e congelati o surgelati per una conservazione prolungata e che hanno determinato un'interruzione del ciclo di lavorazione informano il consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto, e indicano le caratteristiche del ciclo di lavorazione al quale è stato sottoposto, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1998 n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell' articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).
Art. 6 
(Esposizione e vendita del pane)
1. 
La vendita al pubblico del pane è suddivisa in scaffalature con esposti gli ingredienti ed il prezzo per ogni tipologia.
2. 
I titolari degli esercizi commerciali che vendono il pane promiscuamente ad altri generi alimentari utilizzano appositi scaffali distinti da quelli adibiti alla vendita di altri generi alimentari.
3. 
I titolari degli esercizi commerciali che rivendono il pane sia in sede fissa che ambulante, indicano al cliente, in modo ben visibile, l'origine del prodotto, la ditta produttrice e l'indirizzo dello stabilimento di produzione del pane.
Art. 7 
(Responsabile dell'attività produttiva di panificazione)
1. 
Il legale rappresentante del panificio, se costituito in forma societaria, o il titolare della ditta individuano il responsabile dell'attività produttiva di panificazione in possesso di requisiti professionali di cui al regolamento dell'articolo 9.
Art. 8 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del settore, anche attraverso convenzioni con enti qualificati.
Art. 9 
(Regolamento)
1. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, sentite le associazioni di categoria dei panificatori, le associazioni artigiane di categoria, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, nonché i rappresentanti ANCI Piemonte, adotta un regolamento, il quale, in particolare, individua:
a) 
le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità rispondente a condizioni di appetibilità, genuinità, digeribilità e completo apporto nutritivo;
b) 
le forme di divulgazione delle tecniche e delle produzioni realizzate, dei requisiti di manualità e professionalità indicati all'articolo 2;
c) 
le modalità di promozione della formazione professionale, e i criteri dell'aggiornamento e della riqualificazione degli operatori del settore;
d) 
le tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità;
e) 
i requisiti professionali del responsabile dell'attività produttiva di panificazione.
Art. 10 
(Regolamenti comunali)
1. 
I comuni, sentite le associazioni di categoria dei panificatori, le associazioni artigiane di categoria, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, entro trecentosessanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 9, possono emanare regolamenti per l'attività di panificazione.
Art. 11 
(Funzioni di vigilanza)
1. 
I comuni e le autorità competenti in materia igienico sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
Art. 12 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque esercita l'attività produttiva di panificazione senza presentare la S.C.I.A. prevista all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5.000 nonché la chiusura di esercizio nel caso di reiterata violazione.
2. 
Chiunque esercita l'attività in assenza del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.500.
3. 
Il Comune competente per territorio applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. 
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui sopra spettano ai comuni nel cui territorio è commessa la violazione.
5. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72. (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997 ( Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitari).
Art. 13 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Coloro che esercitano un'attività produttiva di panificazione alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 9, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
Art. 14 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri stimati per ciascun anno in 200.000,00 euro , in termini di competenza, ripartiti in 50.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione e in 150.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritti rispettivamente nelle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).