Proposta di legge regionale n. 236 presentata il 06 marzo 2012
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).

Art. 1 
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 sono aggiunti i seguenti articoli:
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Art. 1 bis. ( Requisiti per l'esercizio di rappresentanza)
1. L'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, individuato nell'articolo 1, viene esteso ad associazioni presenti sul territorio che ne facciano richiesta con comprovati requisiti quali:
a) Associazioni costituite da almeno 10 anni con sede legale sul territorio della Regione Piemonte;
b) Associazioni che abbiano conseguito la qualifica di Onlus e che prevedano nel proprio statuto azioni di sostegno nei confronti delle persone disabili;
c) Associazioni che possano documentare di aver giĆ  realizzato almeno un progetto finanziato in parte dalla Regione Piemonte nei settori socio-assistenziale, sanitario, della formazione professionale o promozione turistica.
Art 1 ter. (Presa d'atto dei requisiti)
1. Spetta agli uffici regionali competenti la presa d'atto dei requisiti elencanti all'articolo 1 bis. Gli uffici regionali competenti hanno 60 giorni di tempo per negare l'eventuali richieste pervenute dalle Associazioni. Superati tali termini gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un rappresentante.
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