Proposta di legge regionale n. 234 presentata il 28 febbraio 2012
Attività della Regione Piemonte in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo istriano, giuliano e dalmata.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in conformità a quanto è disposto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, riconosce il giorno 10 febbraio quale "Giorno del ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, giuliani e dalmati del secondo dopoguerra.
2. 
La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dell'ONU e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
3. 
Le attività di cui all'articolo 2 della presente legge sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.
4. 
La Regione Piemonte promuove azioni volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2 
(Attività)
1. 
Le attività promosse dalla Regione Piemonte possono riguardare:
a) 
la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata e dell'insediamento delle loro comunità in Piemonte;
b) 
le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata;
c) 
l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
d) 
i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) 
le manifestazioni celebrative sia nel territorio piemontese sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia istriana, giuliana e dalmata, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati comunque denominati Giuliano-Dalmati presenti in Piemonte;
f) 
le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano ispirate alle finalità ed ai principi di cui all'articolo 1.
Art. 3 
(Contributi)
1. 
Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Giunta regionale eroga contributi in favore delle associazioni, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che contengano, tra le proprie finalità statutarie, quelle indicate all'articolo 1 della presente legge.
2. 
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
Art. 4 
(Commemorazione ufficiale nell'Aula Assembleare del "Giorno del ricordo")
1. 
Il giorno 10 febbraio di ogni anno la Regione Piemonte commemora, con manifestazione ufficiale nell'Aula assembleare, il "Giorno del ricordo", su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
In prima attuazione della presente legge, per il biennio 2012-2013, agli oneri di spesa corrente stimati in euro 50.000,00 per ciascun anno iscritti nell'UPB DB18001 (cultura, turismo e sport segreteria), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).