Istituzione del codice regionale dei pagamenti.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, in attesa del recepimento da parte del Legislatore nazionale della Direttiva europea n.2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme in materia di "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e per affrontare l'attuale periodo di recessione economica , riconosce come prioritaria l'adozione di procedure che garantiscano i propri fornitori contro gli effetti negativi prodotti dai ritardati pagamenti.
2.
A tal fine, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni ivi contenute, delibera con proprio regolamento la riorganizzazione delle procedure di pagamento per l'acquisto di beni e servizi.
Art. 2
(Interessi legali di mora)
1.
Nelle transazioni commerciali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 4,5,6, il creditore ha diritto di ottenere dalla Regione il pagamento degli interessi legali di mora nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b)
il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto ed il ritardo è imputabile alla Regione.
Art. 4
(Termini del periodo di pagamento)
1.
Nelle transazioni commerciali che abbiano come soggetto contraente la Regione:
a)
il periodo di pagamento non può essere superiore ad uno dei seguenti termini:
1)
sessanta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di altra equivalente richiesta di pagamento;
2)
sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura o di altra equivalente richiesta di pagamento;
3)
sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se la data in cui il debitore riceve la fattura o altra equivalente richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
4)
se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o altra equivalente richiesta di pagamento anteriormente alla data di accettazione o verifica, sessanta giorni di calendario decorrenti da quella data;
b)
la data di ricevimento della fattura o di altra equivalente richiesta di pagamento non può formare oggetto di accordo contrattuale tra debitore e creditore.
Art. 5
(Durata della procedura di accettazione o di verifica)
1.
La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui all'articolo 4, lettera a), non può essere superiore a sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto e nella documentazione di gara.
Art. 6
(Eccezioni al periodo di pagamento)
1.
Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare il termine di cui all'articolo 4, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato nel contratto e purché ciò sia giustificato dalla particolare natura del contratto stesso o da talune sue caratteristiche e non superi, in ogni caso, i novanta giorni di calendario.
Art. 7
(Obblighi nei confronti dei creditori)
1.
Gli Enti e le Aziende partecipati dalla Regione sono tenuti nei confronti dei propri creditori al rispetto dei termini e degli obblighi di cui alla presente legge.
Art. 8
(Creditori)
1.
Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge, allorché un soggetto riceva comunicazione di avvenuta aggiudicazione di un contributo regionale sulla base di una conforme delibera adottata dalla Giunta regionale, questi viene riconosciuto come creditore della Regione.
Art. 9
(Interessi di mora dovuti ai creditori)
1.
Gli eventuali interessi di mora dovuti ai creditori della Regione ai sensi della presente legge e fatta salva l'azione per danno erariale sono posti a carico del dirigente responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione della spesa.
Art. 10
(Codice regionale dei pagamenti)
1.
La Giunta regionale, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore ed in conformità a quanto previsto dalla presente legge, adotta con proprio regolamento il "Codice regionale dei pagamenti" recante gli obblighi a cui sono tenuti nei confronti dei propri creditori la Regione, gli Enti e le Aziende partecipati curandone la più ampia diffusione ed informazione.
Art. 11
1.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale 07 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è così modificato:
.
" 1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, contenendo la previsione di spesa complessiva entro i limiti imposti dal Patto di stabilità interna dell'anno corrispondente. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale."