Divieto di allevamento di cani, gatti e primati per i fini di sperimentazione.
Primo firmatario
Art. 1
(Divieti )
1.
Nel territorio della Regione รจ vietato l'allevamento di cani, gatti e primati per fini di sperimentazione.
Art. 2
(Sanzioni)
1.
La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comporta l'applicazione al trasgressore di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 (cinquantamila) a euro 150.000 (centocinquantamila), raddoppiata in caso di recidiva.
2.
Le somme derivate dalla applicazione di questa legge sono introitate dalle ASL competenti per territorio.