Modifiche alla
legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Sostituzione dell'
articolo 10 legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1.
L'
articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1998 n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali)" è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 10. (Rimborso spese)
1. Per la partecipazione alle attività del CAL, i componenti non percepiscono alcun compenso né rimborso spese, a carico del Consiglio regionale.
2. È istituito un apposito fondo finalizzato all'erogazione di un contributo agli enti locali di cui al comma 3 a titolo di concorso agli oneri sostenuti per la partecipazione dei loro amministratori alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza. L'ammontare del fondo, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente per il CAL in fase di predisposizione del bilancio di previsione, è determinato a consuntivo sulla base del numero di sedute complessive effettivamente convocate secondo i criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato:
a) ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti se hanno un amministratore componente del CAL;
b) agli enti locali se hanno un amministratore componente dell'ufficio di presidenza del CAL.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i limiti per la determinazione annuale del fondo e la relativa erogazione sulla base dei seguenti criteri:
a) in proporzione alla distanza chilometrica del comune o dell'ente locale di appartenenza rispetto alla sede del CAL;
b) in proporzione al numero delle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza.
Art. 2
(Inserimento del comma 3bis all'
articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 12 della l.r. n. 30/2006 è inserito il seguente:
.
" 3 bis. Il parere del CAL nelle materie di cui all'articolo 11, è espresso in luogo delle consultazioni degli enti locali e delle loro associazioni previste dall'articolo 41 del Regolamento interno del Consiglio regionale."
Art. 3
(Sostituzione dell'
articolo 17 legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1.
L'
articolo 17 della l.r. n. 30/2006 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 17. (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede con un apposito stanziamento iscritto nelle risorse del Consiglio regionale nell'ambito dell'UPB DB09101 (Risorse finanziarie spese del Consiglio regionale, titolo I, spese correnti) del bilancio annuale di previsione per l'anno finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012 - 2014.