Disegno di legge regionale n. 225 presentato il 17 gennaio 2012
Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), sono aggiunti, infine, i seguenti:
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5 bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL il Comitato dei sindaci esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:
a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;
b) espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal Direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio preventivo e relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione;
5 ter. Qualora l'ambito territoriale dei comuni deleganti sia più ampio dell'ambito distrettuale, il Comitato dei sindaci è incrementato dai legali rappresentanti dei comuni extra distrettuali. Qualora, invece, l'ambito territoriale dei comuni deleganti sia inferiore rispetto all'ambito distrettuale, il Comitato dei sindaci è composto dai legali rappresentanti di tali comuni;
5 quater. Il Comitato dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.
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