Proposta di legge regionale n. 223 presentata il 16 gennaio 2012
Riconoscimento e promozione delle comunità giovanili.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione, in attuazione della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16 e della l.r. 26 aprile 2000, n. 44, così come modificata ed integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione, di confronto e di integrazione sociale per lo sviluppo della democrazia.
2. 
La Regione favorisce la costituzione di comunità giovanili che, nei loro statuti o nelle prassi quotidiane, espressamente condannino l'utilizzo di qualsiasi droga o sostanza psicoattiva e che si impegnino per una civile convivenza, per il contrasto ad ogni discriminazione, per la tutela ed il rispetto della proprietà e dei beni pubblici e privati.
Art. 2 
(Comunità giovanili)
1. 
Per comunità giovanile si intende l'associazione di persone, di età non superiore agli anni 30, priva di fini di lucro, ed avente ad oggetto il perseguimento delle seguenti finalità, oltre a quelle specificatamente indicate dagli associati:
a) 
l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto ed integrazione civile, sociale, culturale, e la consapevolezza dell'identità culturale piemontese, italiana, europea;
b) 
l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
c) 
la tutela della vita umana;
d) 
l'impegno ad una civile convivenza, al fine contrastare ogni tipo di discriminazione, salvaguardare e rispettare la proprietà ed i beni pubblici e privati;
e) 
lo svolgimento delle attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali ed artistiche;
f) 
lo svolgimento di attività di informazione, formazione, promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali sulle tematiche giovanili.
2. 
Le comunità giovanili sono aperte agli studenti ed ai giovani senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.
3. 
La comunità giovanile è dotata di un proprio regolamento di funzionamento e di uno statuto che deve quantomeno contenere:
a) 
l'indicazione del rappresentante legale della comunità;
b) 
l'indicazione delle finalità perseguite nonché delle attività svolte;
c) 
l'esplicita condanna all'utilizzo di qualsiasi tipo di droga o sostanza psicoattiva, all'interno del più ampio scopo di perseguire la tutela della vita umana.
4. 
Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i partiti politici e le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
Art. 3 
(Interventi regionali)
1. 
La Regione concede contributi per il finanziamento di:
a) 
iniziative concernenti direttamente la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 comma 1;
b) 
spese di locazione, interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili o per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. 
La Regione concede l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale, vincolato al loro recupero, da destinarsi a sede della comunità giovanile o per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
3. 
I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra loro. È escluso il cumulo con altri benefici regionali.
Art. 4 
(Presentazione delle domande)
1. 
Per la concessione dei contributi e dei benefici di cui all'art. 3, i soggetti interessati presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili.
2. 
La domanda è corredata da un progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi volti al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, nonché da quelle previste dal regolamento di funzionamento interno.
Art. 5 
(Concessione, erogazione e revoca dei contributi)
1. 
L'esame delle domande di cui al precedente articolo è effettuato da una commissione tecnica nominata dal Direttore della Direzione regionale competente che procede alla valutazione delle domande secondo i seguenti criteri:
a) 
qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
b) 
carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
c) 
esperienza maturata nell'ambito di attività previste dal progetto.
2. 
La concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio.
3. 
Il limite di cui al comma 2 per i progetti pluriennali è riferito alle spese preventivate per ciascun anno di riferimento.
4. 
La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventiva ovvero in presenza di documentazione non idonea a giustificare il rendiconto di gestione presentato.
5. 
I contributi ed i benefici di cui all'articolo 3 non possono essere erogati a coloro che hanno subito condanne definitive per reati commessi con violenza su persone o cose, ovvero per il reato di invasione di terreni ed edifici.
6. 
È disposta la revoca dei contributi e benefici qualora:
a) 
non vengano rispettate le finalità della presente legge, in particolar modo rispetto all'articolo 2;
b) 
siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
c) 
si realizzi un'iniziativa diversa da quella indicata nel progetto per il quale è stato erogato il contributo;
d) 
l'immobile sede della comunità giovanile o utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sia occupato abusivamente o senza regolare contratto;
e) 
sia accertato che i soggetti destinatari dei contributi e dei benefici abbiano subito condanne definitive per i reati di cui al comma 5.
Art. 6 
(Albo regionale delle comunità giovanili)
1. 
Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento delle comunità giovanili nel territorio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, è istituito presso la Regione Piemonte l'Albo regionale delle comunità giovanili.
2. 
Per l'iscrizione nell'Albo regionale, le comunità giovanili sono tenute, in modo cumulativo:
a) 
ad avere sede legale in Piemonte;
b) 
ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. 
La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dall'Albo regionale.
4. 
L'iscrizione nell'Albo regionale è condizione essenziale per accedere all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.
5. 
La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata da un progetto che indichi le iniziative e gli interventi volti al perseguimento delle finalità individuate all'art. 2, comma 1, della presente legge.
Art. 7 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti:
a) 
i requisiti minimi essenziali degli atti costitutivi fondamentali delle comunità giovanili di cui all'articolo 2;
b) 
le modalità di utilizzo degli immobili di cui all'articolo 3, comma 2;
c) 
i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione e la documentazione relativi alla richiesta di iscrizione all'Albo regionale, nonché alle domande di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
In prima attuazione della presente legge, per il biennio 2012-2013, agli oneri di spesa corrente stimati, per l'anno 2012, in 700.000,00 euro e, per l'anno 2013, in 600.000,00 euro iscritti nell'UPB DB 18071 (cultura, turismo, politiche giovanili) ed alla spesa in conto capitale stimata, per l'anno 2012, in 300.000,00 euro e , per l'anno 2013, in 400.000 euro iscritti nell'UPB DB 18072 del bilancio pluriennale degli anni 2012-2013, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).