Proposta di legge regionale n. 221 presentata il 28 dicembre 2011
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti .
Primo firmatario

CERUTTI MONICA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce il pluralismo e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri operatori di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale e informato con il paziente.
2. 
La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'art. 2. L'esercizio delle stesse è affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
Art. 2 
(Definizione delle discipline mediche complementari)
1. 
Nell'ambito delle discipline mediche complementari sono riconosciute, per le finalità di cui all'articolo 1, le seguenti:
a) 
agopuntura;
b) 
fitoterapia;
c) 
omeopatia;
d) 
omotossicologia;
e) 
medicina antroposofica;
f) 
medicina tradizionale cinese;
g) 
ayurveda;
h) 
osteopatia;
i) 
chiropratica.
Art. 3 
(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)
1. 
Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'art. 2 comma 1 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
2. 
Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera e).
3. 
Ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell'ambito di un protocollo di intesa redatto con la giunta regionale.
4. 
L'elenco è articolato in sezioni suddivise per le discipline indicate all'art. 2 comma 1.
Art. 4 
(Commissione regionale permanente per le discipline mediche complementari)
1. 
Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato competente in materia di Sanità la Commissione permanente per le discipline mediche complementari, di seguito denominata Commissione.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
due rappresentanti dell'Assessorato regionale alla Sanità;
b) 
due rappresentanti dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) 
un membro per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale riconosciuti ai sensi della presente legge;
d) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
e) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
f) 
un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. 
La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente Direzione dell'Assessorato regionale alla Sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. 
La partecipazione alla Commissione non prevede compensi per i partecipanti.
Art. 5 
(Compiti della Commissione)
1. 
La commissione di cui all'art. 4 svolge i seguenti compiti:
a) 
definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall'art. 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell' art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
b) 
determina le modalità di istituzionee di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
c) 
definisce i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui all'art. 2;
d) 
determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco regionale dei docenti nelle medicine complementari di cui all'art. 2, nonché i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
e) 
provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
f) 
definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge;
g) 
fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le università piemontesi per l'eventuale istituzione di corsi formativi;
h) 
coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche complementari nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
i) 
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia di Sanità nel campo della medicina complementari.
Art. 6 
(Formazione)
1. 
Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'art. 5, comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), possono ottenere l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.