¿ Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie ¿.
Art. 1
(Esercizio provvisorio)
1.
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, così come contenuti nel disegno di legge n. 170 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) approvato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2011.
2.
Il disegno di legge di cui al comma 1 è integrato dalle variazioni necessarie all'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 78-2985 del 28 novembre 2011.
3.
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell'incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità.
Art. 2
(Finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2011)
1.
Ai fini di garantire la copertura finanziaria per il settore della Sanità, così come previsto dalla vigente legislazione, i capitoli di trasferimento delle risorse finanziarie ad ASL ed ASO, sono integrati dalla somma di euro 60.000.000.
2.
La copertura finanziaria è garantita da prelievo di pari importo dalla UPB SB01001.
3.
La Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni con atto amministrativo, ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 7/2001.
Art. 3
(Variazioni compensative)
1.
La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.