Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
Primo firmatario
Altri firmatari
Capo I.
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
(Obiettivi)
1.
Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'Anagrafe pubblica degli eletti.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SUL CONSIGLIO REGIONALE E SULLA GIUNTA REGIONALE
Art. 3
(Anagrafe degli eletti)
1.
Il Consiglio e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti. Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta:
a)
nome e cognome, luogo e data di nascita;
b)
codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c)
ruolo svolto in Consiglio regionale (Presidente, Vicepresidente o Segretario del Consiglio o di Commissione, Capogruppo, Assessore, Presidente o membro di Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dal Consiglio Regionale);
d)
lista o gruppo di appartenenza o di collegamento;
e)
titolo di studio e/o professione esercitata;
f)
indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
g)
dichiarazione dei redditi, propria e del coniuge, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre l'incarico;
h)
dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
i)
atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni);
j)
Il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;
k)
registro delle spese complessive, comprensive delle spese per lo staff, per gli uffici, per i viaggi, telefoniche, per la dotazione informatica e delle spese varie.
Art. 4
(Attività del Consiglio e della Giunta regionale)
1.
Il Consiglio e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:
a)
l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso;
b)
un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato), dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
1)
ufficio proponente;
2)
oggetto assegnatario;
3)
tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato);
4)
ammontare pecuniario riconosciutogli;
5)
data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da essa stessa;
6)
obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dalla Regione e per quali importi;
c)
per ogni Società controllata o ente strumentale della Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d)
pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni e in Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e/o audio/video con indicizzazione e/o audio con indicizzazione;
e)
il Bilancio annuale dei Gruppi politici.
Art. 5
(Tutela dei dati personali)
1.
Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Art. 6
(Estensione delle disposizioni)
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali di nomina regionale.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Allo stato di previsione delle spese 2010 la spesa corrente complessiva è stimata in euro 80.000,00 in termini di competenza e di cassa, rispettivamente ripartiti nelle UPB DB13021 (Innovazione, ricerca ed Università sistemi inf. e Tecnologie della comun. Titolo 1: spese correnti) e UPB DB09101 (Risorse finanziarie spese per il Consiglio regionale Titolo 1: spese correnti).
2.
La copertura finanziaria, di cui al comma 1, avviene con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB 09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale 2010.
3.
Per il biennio 2011-2012 agli oneri annui pari a 80.000,00, in termini di competenza, rispettivamente ripartiti nelle UPB DB13021 e DB09101 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).