Disegno di legge regionale n. 217 presentato il 22 dicembre 2011
Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 1 
(Conferma delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2012)
1. 
In attuazione di quanto previsto dall' articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato dall' articolo 1, comma 10, lettera c) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'anno d'imposta 2012 sono confermate le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di base come desumibili dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) e più precisamente:
a) 
aliquota dell'addizionale regionale pari a zero sui redditi sino ad euro 15.000,00;
b) 
aliquota dell'addizionale regionale dello 0,3 per cento sui redditi superiori ad euro 15.000,00 e sino a quelli non superiori ad euro 22.000,00;
c) 
aliquota dell'addizionale regionale dello 0,5 per cento sui redditi superiori ad euro 22.000,00.
2. 
Le aliquote di cui al comma1 sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Art. 2 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.