Proposta di legge regionale n. 213 presentata il 20 dicembre 2011
Modifica della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Primo firmatario

LUPI MAURIZIO

Art. 1 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 11, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, è sostituito dal seguente:
" 2. Per stagione si intende un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a cento giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso."
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