Modifica
della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 2 dell'art. 11 della l.r. 38/2006)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 11, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, è sostituito dal seguente:
.
" 2. Per stagione si intende un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a cento giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso."