Modifica alla
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. (Tutela dei funghi epigei spontanei).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 1 dell'art. 2 della l.r. 24/2007)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:
.
" 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di due chilogrammi complessivi."