Modifica alla
legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 3 dell'art. 3 della L.R. 27/2006)
1.
Il
comma 3 dell'art 3 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27, è sostituito dal seguente:
.
" 3. La Giunta regionale, per la redazione del piano, consulta i soggetti e gli enti portatori d'interessi economici, ambientali, scientifici ed istituzionali."