Proposta di legge regionale n. 21 presentata il 15 giugno 2010
Recupero delle spese sostenute dai servizi sanitari nei confronti dei terzi civilmente responsabili.
Primo firmatario

ARTESIO ELEONORA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge prevede l'azione di rivalsa delle spese sanitarie nei confronti del terzo civilmente responsabile.
Art. 2 
(Ruolo delle Aziende sanitarie)
1. 
I direttori amministrativi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ospedaliere e ospedaliero-universitarie sono tenuti a predisporre tutte le iniziative legali necessarie per il recupero nei confronti dei soggetti, le cui responsabilità sono state penalmente accertate, delle spese vive sostenute dai succitati enti per il soccorso, il trasporto, le cure e la degenza ospedaliera delle persone offese dal reato, previa verifica della solvibilità del soggetto tenuto al pagamento.
Art. 3 
(Norme regolamentari)
1. 
Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all'emanazione di idonee norme regolamentari che definiscano anche le modalità di coordinamento fra gli uffici regionali ed i direttori amministrativi, ai fini della verifica dei tempi e dei modi con i quali le rivalse vengono esercitate.