Modifica alla
legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2. (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 1 dell'art 3 della L.R. 02/2008)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2, รจ sostituito dal seguente:
.
" 1. Per vie di navigazione si intendono tutti i laghi e tutte le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente."