Proposta di legge regionale n. 20 presentata il 15 giugno 2010
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa). .

Art. 1 
(Modifica dell' art. 12 della l. r. 28/2007)
1. 
L'art. 12 (assegno di studio) della l. r. n. 28 del 28 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
"
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:
a) iscrizione e frequenza;
b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:
a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;
b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.
3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.
5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:
a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
e) la percentuale di rimborso della spesa;
f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;
h) le modalità per l'erogazione dell'assegno.
6. Gli assegni di studio di cui all'art. 12 comma 1 lettera a) sono annualmente erogati alla Regione sulla base delle istanze trasmesse dalle famiglie
7. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).
"
Art. 2 
(Fondo rotativo per l'edilizia scolastica)
1. 
Dopo l'art. 13 viene inserito il seguente articolo 13 bis (Istituzione di un Fondo rotativo per la difesa del diritto allo studio)art 13 bis:
"
1. La Regione Piemonte al fine garantire interventi di riqualificazione, espansione e adeguamento normativo delle scuole paritarie, istituisce un Fondo di rotazione per l'edilizia scolastica finalizzato esclusivamente alle scuole paritarie senza fini di lucro non dipendenti di Enti Pubblici .
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire, sentita la commissione competente, criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
"
Art. 3 
1. 
L'art. 22 (interventi relativi all'edilizia scolastica) della l. r. n. 28 del 28 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
"
1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.
3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:
a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;
c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:
a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
b) le procedure e i termini di inoltro delle istanze;
c) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
d) i termini di presentazione;
e) la documentazione richiesta;
f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti;
h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.
5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.
6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.
7. Sono di competenza della Regione le funzioni relativi all'edilizia scolastica riguardanti le scuole paritarie senza fini di lucro non dipendenti da Enti Locali.
8. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.
"
Art. 4 
1. 
Il comma 2 dell'art. 37 è soppresso.
Art. 5 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.