Proposta di legge regionale n. 2 presentata il 04 maggio 2010
Riduzione dei costi della politica e interventi di sostegno per i lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi.
Primo firmatario

ARTESIO ELEONORA

Art. 1 
(Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m.i. "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali")
1. 
L' articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972 n. 10 e s.m.i., è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Indennità di Carica)
1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è determinata nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento). L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
2. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista al comma 1, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
4. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
"
Art. 2 
(Modifica all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001 n. 24, è sostituito dal seguente:
"
Art. 11. (Quantità dell'indennità di fine mandato)
1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai consiglieri regionali è fissato nella misura di una volta l'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo servizio del mandato.
"
Art. 3 
(Modifica all' articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari")
1. 
L' articolo 4 della l.r. 10 novembre 1972 n. 12, è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Personale in forza ai Gruppi consiliari)
1. A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata la disponibilità di personale adeguato all'operatività del Gruppo consiliare stesso tramite l'assegnazione di dipendenti già in organico all'Amministrazione regionale.
2. Ogni gruppo può disporre inoltre di proprio personale nella misura del 20 per cento rispetto all'organico di cui al comma 1 presente nel Gruppo consiliare medesimo.
3. Il Gruppo provvede autonomamente, in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti il funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale di cui al comma 2 e altre eventuali collaborazioni occasionali.
4. L'Ufficio di Presidenza adegua periodicamente gli stanziamenti destinati ai Gruppi per il funzionamento e le spese inerenti la quota del proprio personale in forza.
"
Art. 4 
(Destinazione del risparmio)
1. 
Il risparmio derivato dalla presente legge regionale, realizzato con l'esercizio di Bilancio 2010, verrà destinato all'aumento del capitolo di bilancio per il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati, in cassa integrazione ed in mobilità.