Modifica alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica all'
articolo 55 della l.r. 19/2009)
1.
Il
comma 7, dell'articolo 55, della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, è sostituito dal seguente:
.
" 7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 10000,00 euro aumentata di 5000,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto."