Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e della valorizzazione del personale della Pubblica Amministrazione. Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27.
Primo firmatario
Capo II.
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 2 della l.r. n. 33/1998)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 33/1998 è abrogato.
2.
Al
comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 33/1998 le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
Art. 3
(Modifiche all'
articolo 1 della l.r. n° 39/1998)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 le parole "Fatto salvo quanto previsto al comma 5" sono abrogate.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è abrogato.
3.
Al
comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 le parole "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4".
4.
L'
articolo 2 della l.r. 6/2006 è abrogato.
Capo III.
INDENNITÀ E RIMBORSI
Art. 4
(Modifiche all'
articolo 2 della l.r. n. 27/2010)
1.
L'
articolo 3 bis della l.r. 33/1977 è sostituito con il seguente:
.
" 3 bis. Il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione alle sedute di Consiglio regionale e di Commissione consiliare."
2.
L'
articolo 3 ter della l.r. 33/1977 è sostituito con il seguente:
.
" 3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali, relativa alla partecipazione alle sedute di Consiglio regionale o di Commissione regionale principale, può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere."
3.
Dopo l'
articolo 3 quinquies della l.r. 33/1977 è aggiunto il seguente:
.
" 3 sexies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, modalità di rilevazione e accertamento dei viaggi effettivamente compiuti da tutte le cariche istituzionali regionali (che prevedono il trattamento di missione) ai fini della determinazione dei rimborsi dei costi chilometrici spettanti."
4.
Dopo l'
articolo 3 sexies della l.r. 33/1977 è aggiunto il seguente:
.
" 3 septies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, il divieto (ove la legislazione regionale lo consentisse), di assumere, anche presso uffici diversi rispetto ai quali l'amministratore, assessore o consigliere ha la titolarità, parenti e coniugi di consiglieri e assessori, se non previo esperimento di regolare procedura concorsuale."