Proposta di legge regionale n. 188 presentata il 07 dicembre 2011
Abolizione del Garante per i diritti degli animali, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di promuovere il contenimento dei costi della politica, provvede all'abolizione del Garante per i diritti degli animali, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. 
Le competenze del Garanti per l'infanzia e del Garante per gli animali nonché del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono attribuite, con successivi provvedimenti, rispettivamente alla Consulta dei giovani e all'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura.
Art. 2 
(Abrogazioni)
2. 
Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo1 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali);
b) 
la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
c) 
la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).