Disegno di legge regionale n. 183 presentato il 29 novembre 2011
Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Art. 1 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, è sostituito dal seguente:
" 1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione Province Piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente."
.
Art. 2 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.