Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
Art. 1
(Modifica all' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, è sostituito dal seguente:
.
" 1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione Province Piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente."