Disegno di legge regionale n. 182 presentato il 29 novembre 2011
Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) é aggiunto il seguente:
"
1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:
a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;
b) operatore di primo soccorso su pista da fondo.
"
2. 
Dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:
" 2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito Italiano, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Forestale ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, nonché ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione, ed i rispettivi aggiornamenti periodici."
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Art. 2 
1. 
L' articolo 33 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
"
Art. 33. (Corsi di formazione e aggiornamento)
1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
2. Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.
3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.
4. I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.
5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge organizzati ai sensi della normativa previgente.
"
Art. 3 
1. 
Dopo l' articolo 33 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 33 bis. (Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)
1. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. In caso di soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31/8/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2869).
"
Art. 4 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:
" c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00."
.
Art. 5 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 è inserito il seguente:
" 1 bis. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 e per garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno regionale, la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentite la Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 11 e la Commissione consiliare competente, eroga le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a)."
.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 il primo periodo che va da "La Giunta regionale" a "intervento" è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui al comma 1 bis, stabilisce per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 38, sulla base di programmi triennali di intervento:"
.
Art. 6 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 è sostituita dalla seguente:
" b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 40%, delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa."
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Art. 7 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 dopo le parole "lettera a)" è aggiunta l'espressione", ad esclusione dei soggetti non contemplati all'articolo 38,".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 dopo le parole "lettera b)" è aggiunta l'espressione ", ad esclusione dei soggetti non contemplati all'articolo 38,".
Art. 8 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono aggiunte infine le parole "e sono iscritti nell'elenco regionale".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono aggiunte infine le parole "e sono iscritti nell'elenco regionale con la limitazione alle piste di fondo".
Art. 9 
1. 
I commi 5 e 6 dell' articolo 49 della l.r. 2/2009 sono abrogati.
Art. 10 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.