Disegno di legge regionale n. 180 presentato il 15 novembre 2011
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).

Art. 1 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2011 n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio), è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Modifiche dell' articolo 10 della l.r. 28/1999)
1. Prima del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:
01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
"
2. 
Dopo il comma 01 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
" 02. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i posteggi di cui al comma 01, lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzalità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica, e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione."
.
3. 
Dopo il comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
" 03. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i criteri e le modalità di cui al comma 02. Il parere della commissione consiliare è reso entro il termine di trenta giorni dall'invio dello schema di regolamento da parte della Giunta regionale e l'inutile decorso del termine equivale all'espressione di parere favorevole."
.
Art. 2 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999, come sostituito dall' articolo 5 della l.r. 13/2011, sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: "Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10".