Proposta di legge regionale n. 18 presentata il 09 giugno 2010
Interventi per il sostegno al credito finalizzato all'acquisto della prima abitazione a favore dei lavoratori privi di stabilità lavorativa.
Primo firmatario

PLACIDO ROBERTO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel quadro di un'efficace politica del lavoro, riconosce la flessibilità tutelata come uno degli elementi delle modalità contrattuali atipiche; a tal fine, promuove forme di tutela sociale per i cittadini, residenti nel territorio regionale, che svolgono la propria attività lavorativa con contratti di lavoro parasubordinati e atipici.
2. 
La flessibilità di cui al comma 1, è inserita nel quadro della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro.
Art. 2 
(Fondo di garanzia)
1. 
La Regione per le finalità di cui alla legge istituisce un Fondo di garanzia destinato a fornire ai soggetti di cui all'articolo 3 le garanzie di stabilità finanziaria richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui ipotecari, destinati all'acquisto della prima casa di abitazione.
Art. 3 
(Beneficiari)
1. 
I beneficiari delle misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, sono i cittadini, residenti nel territorio regionale iscritti alla gestione separata ai sensi dell' articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che nell'anno solare precedente, hanno tratto più di metà del proprio reddito complessivo di lavoro:
a) 
da un unico rapporto di collaborazione autonoma continuativa, di lavoro a progetto, di lavoro autonomo cooperativo;
b) 
da una pluralità di rapporti riconducibili alla stessa tipologia, instaurati con lo stesso committente;
c) 
da una pluralità di rapporti di lavoro subordinato a termine, anche instaurati con diversi committenti, oppure di lavoro temporaneo alle dipendenze di agenzie di somministrazione di lavoro.
2. 
Il lavoratore attesta, mediante la propria dichiarazione dei redditi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 4 
(Ulteriori requisiti di accesso al Fondo di garanzia)
1. 
La Regione promuove l'accesso al credito dei soggetti di cui all'articolo 2 che dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 25.000 euro;
b) 
un eventuale reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superiore a 45.000 euro;
c) 
un'età non superiore a trentacinque anni al momento della domanda per l'accesso al contributo di cui all'articolo 2.
2. 
Il regolamento di cui all'articolo 5 ha la facoltà di modificare, decorsi 48 mesi dall'entrata in vigore della legge, i limiti di reddito individuati al comma1, lettere a) e b).
Art. 5 
(Modalità attuative)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale disciplina, con regolamento, le modalità di attuazione e le condizioni per l'accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
il Fondo di garanzia è diretto alla copertura delle rate di mutuo nei periodi di pausa di occupazione lavorativa tra un contratto di lavoro e il successivo, rientranti entrambi nelle fattispecie occupazionali individuate all'articolo 1, comma 1;
b) 
l'intervento regionale attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 non supera, per ciascun soggetto beneficiario, l'importo di euro 10.000 nell'intero periodo di durata del mutuo, con un limite massimo annuale di copertura pari a tre rate. Tale importo è aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice elaborato dall'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT) sull'andamento del costo della vita;
c) 
le modalità e le condizioni di recupero dei finanziamenti concessi dalla Regione a titolo di anticipazione per la copertura delle rate di mutuo non corrisposte dai soggetti di cui all'articolo 3.
2. 
Il regolamento individua altresì l'importo, le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative nei seguenti casi:
a) 
dichiarazioni mendaci dei soggetti beneficiari in ordine ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
b) 
mancata comunicazione della perdita dei requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia regionale.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto uno stanziamento annuo pari a 2.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Persona famiglia personale socio-assistenz.Tit. I spese correnti) al quale si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Per il biennio 2009-2010 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA19011 del bilancio pluriennale 2008-2010 si fa fronte con le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).