Disegno di legge regionale n. 179 presentato il 15 novembre 2011
Semplificazione in materia Edilizia. Attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 1 
(Interventi in materia edilizia)
1. 
Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, i programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica di cui all' articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), ed i relativi strumenti urbanistici, assolvono alle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
2. 
Per gli interventi relativi ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, anche non compresi nei programmi di cui al comma 1, è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.
3. 
La Regione, con propria legge da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua:
a) 
procedure semplificate per l'approvazione dei programmi di cui al comma 1, ove presentino contenuti di variante allo strumento urbanistico generale;
b) 
i requisiti di compatibilità o complementarietà tra le destinazioni d'uso, anche negli interventi di iniziativa privata, che rendono possibili, in via ordinaria, i mutamenti di destinazione d'uso.
4. 
I piani esecutivi di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), qualora non comportino variante allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta comunale.
5. 
Le convenzioni di cui all' articolo 49, quinto comma della l.r. 56/1977 sono approvate dalla Giunta comunale.