Proposta di legge regionale n. 177 presentata il 10 novembre 2011
Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale regionale per i motoveicoli.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per i motoveicoli, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le nuove strutture e barriere di contenimento da installare sulla rete stradale regionale devono rispettare le indicazioni di cui al comma 3 del presente articolo ed i criteri di cui all'articolo 2.
2. 
Per quanto concerne le strutture e le barriere di contenimento già esistenti, la Giunta Regionale, con propria delibera, definisce un piano di progressivo adeguamento ai criteri di cui all'articolo 2. In tale piano di messa a norma delle infrastrutture di sicurezza è data priorità temporale alle opere da realizzare sulle tratte stradali ritenute più pericolose.
3. 
Oltre agli interventi di adeguamento sulle infrastrutture già esistenti di cui al comma 2, è, altresì, prevista:
a) 
la realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta;
b) 
la riduzione al minimo indispensabile dell'installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, nonché la facoltà di installazione delle barriere di contenimento e, in particolare, di guard rail unicamente dove risulti evidente la loro finalità in ordine a ragioni di sicurezza stradale.
Art. 2 
(Criteri per la definizione di un piano di adeguamento delle infrastrutture)
1. 
Con delibera della Giunta Regionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni più rappresentative a livello regionale che operano nel settore della sicurezza stradale, sono stabiliti i criteri ai quali le strutture di sicurezza e di contenimento devono obbligatoriamente uniformarsi ai fini della loro omologazione e del relativo certificato di idoneità tecnica.
2. 
Ai fini dell'individuazione di idonei interventi e dispositivi necessari ad adeguare la rete stradale regionale e le relative infrastrutture al miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, la delibera di cui al comma 1 deve, in particolare, prevedere i seguenti criteri:
a) 
le barriere stradali di sicurezza devono avere certificazione UNI EN ISO e devono essere sottoposte a specifiche prove obbligatorie di crash test per i motoveicoli;
b) 
sono vietate infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo al fine di facilitare lo scivolamento in caso di impatto;
c) 
le barriere di contenimento devono garantire deformabilità controllata;
d) 
la parte inferiore delle barriere di contenimento deve essere più morbida o rivestita e, comunque, realizzata in modo da attutire gli impatti dei motoveicoli, mentre la parte superiore deve essere più rigida;
e) 
le barriere di contenimento devono essere installate in conformità alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione Europea e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione;
f) 
le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale devono avere caratteristiche antiscivolo e, in ogni caso, tali da garantire la maggiore aderenza possibile.