Proposta di legge regionale n. 176 presentata il 03 novembre 2011
Norme in materia di discipline bio-naturali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 32 della Costituzionee nel rispetto delle competenze stabilite dall' articolo 117 della Costituzione, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, allo scopo di offrire ai cittadini che intendono accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere la garanzia di un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua le attività denominate discipline bio-naturali e del benessere.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
per discipline bio-naturali e del benessere: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere psico-fisico-emozionale della persona. Esse:
1) 
non sono riconducibili ad attività di diagnosi, prognosi, cura e riabilitazione fisica o psichica;
2) 
non comportano la prescrizione di terapie né la somministrazione di farmaci in relazione a patologie riconosciute come tali dalle discipline mediche;
3) 
non interferiscono nel rapporto medico-paziente;
b) 
per operatore in discipline bio-naturali e del benessere: la figura che, in possesso di adeguata formazione, esercita, nel rispetto dei principi e dei limiti di cui alla presente legge, le attività di cui al presente articolo.
2. 
Le discipline bio-naturali e del benessere, nella loro diversità ed eterogeneità, promuovono il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:
a) 
l'analisi di carattere biotipico, morfopscicologico, iridologico, bio-energetico, reflessologico e kinesiologico;
b) 
l'alimentazione naturale, eumetabolica e ortomolecolare;
c) 
l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento, la respirazione, la reflesso-stimolazione;
d) 
l'utilizzo di rimedi erboristici e fitonutrizionali, di integratori alimentari e di rimedi floreali;
e) 
la cromoterapia e la cromopuntura;
f) 
l'igienismo;
g) 
l'analisi degli squilibri alimentari.
3. 
Le discipline bio-naturali e del benessere operano nei seguenti ambiti e con i seguenti limiti:
a) 
educativo: educano a conoscere e gestire il proprio equilibrio psico-fisico-emozionale, suggeriscono stili di vita salubri, indicano come ottimizzare le risorse personali;
b) 
preventivo: suggeriscono come evitare condotte e ambienti inadeguati o patogeni, come stimolare le proprie risorse vitali e come impostare le abitudini alimentari;
c) 
assistenziale: suggeriscono stili di vita adeguati al perseguimento e mantenimento del benessere.
Art. 3 
(Percorsi formativi)
1. 
Per esercitare le discipline bio-naturali e del benessere occorre essere in possesso di un attestato di frequenza e superamento della prova di un esame finale, conseguito presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine dei percorsi formativi definiti dal regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 5.
Art. 4 
(Funzioni della Regione)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione:
a) 
stabilisce i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione;
b) 
determina i criteri per l'accreditamento egli istituti di formazione pubblici o privati degli operatori;
c) 
promuove, nell'ambito dell'attività di promozione di tutela della salute, una specifica campagna informativa sulle discipline bionaturali;
d) 
svolge funzioni di monitoraggio sull'attività di cui all'articolo 2al fine di valutare l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica delle discipline bio-naturali e del benessere.
Art. 5 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, adotta, entro centottantagiorni giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1, in particolare, contiene:
a) 
la definizione dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo nonché della composizione della commissione di esame;
b) 
i criteri per la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali successivi alla definizione di cui al punto a);
c) 
i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici o privati che intendono essere riconosciuti dalla Regione;
d) 
i criteri per il riconoscimento degli operatori delle discipline del benessere e bio-naturali che hanno conseguito il diploma in altre regioni o all'estero nonché per il riconoscimento degli operatori che sono già in possesso di adeguate esperienze per svolgere le attività di cui all'articolo 2;
e) 
i requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali in cui sono esercitate le discipline del benessere e bio-naturali;
f) 
gli adempimenti amministrativi per l'apertura e l'esercizio dell'attività;
g) 
i criteri per esercitare temporaneamente o organizzare le attività di cui all'articolo 2 svolte da altri soggetti nel contesto di manifestazioni pubbliche;
h) 
i criteri per l'istituzione di un data base informatico gestito dall'Assessorato competente in materia di sanità, accessibile agli utenti ove sono inseriti, su richiesta degli interessati e nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i nominativi degli operatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché il percorso formativo.
Art. 6 
(Vigilanza e controllo)
1. 
La funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle previsioni legislative è affidata ai servizi delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 7 
(Norma transitoria)
1. 
Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti dall'articolo 3 e che già esercitano l'attività di operatori di discipline bio naturali e del benessere, possono proseguire l'esercizio dell'attività previa iscrizione al data base di cui all'articolo 5, comma 2, lettera h).
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2011, agli oneri di parte corrente ripartiti in 150.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 e in 50.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB20011, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse finanziarie delle medesime unità.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).