Proposta di legge regionale n. 175 presentata il 26 ottobre 2011
Disposizioni per il parto a domicilio, nelle case di maternità e nelle strutture ospedaliere.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge ha la finalità di tutelare i diritti della donna relativi al parto e favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata.
2. 
La legge si propone di:
a) 
soddisfare i bisogni e le esigenze di benessere psico-fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;
b) 
promuovere l'informazione e la conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie attive presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale;
c) 
garantire le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale.
Art. 2 
(Luoghi del parto)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la donna, debitamente informata sull'evento parto e sulle tecniche da adottare, può liberamente scegliere di partorire:
a) 
a domicilio;
b) 
nelle case di maternità;
c) 
nelle strutture ospedaliere.
Art. 3 
(Informazione e garanzie)
1. 
Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) attivano strumenti informativi specifici, anche in collaborazione con associazioni di volontariato ed organizzazioni del privato sociale interessate, tesi a diffondere la conoscenza degli aspetti clinici, tecnico-organizzativi e normativi del percorso nascita e dell'evento parto.
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità attuative del percorso nascita e dell'evento parto, sotto il profilo tecnico-organizzativo, prevedendo altresì apposite indicazioni a garanzia di un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza.
3. 
Sulla base del provvedimento di cui al comma 2, le ASL attivano percorsi organizzativi ed amministrativi per garantire, ciascuna sul territorio di propria competenza, l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire a domicilio o in casa di maternità, fatte salve le condizioni di sicurezza per la madre ed il bambino. In particolare devono essere assicurati:
a) 
la disponibilità di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto, garantendo la continuità del rapporto assistenziale;
b) 
il collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza;
c) 
l'adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio;
d) 
la visita pediatrica nella prima giornata di vita e la tempestiva esecuzione degli screening neonatali.
Art. 4 
(Parto a domicilio)
1. 
La Regione opera per introdurre nel Servizio Sanitario Regionale le condizioni di assistenza alle gestanti che scelgono di partorire a domicilio.
2. 
Sulla base del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, le ASL garantiscono il servizio di parto a domicilio, con il coordinamento di personale ostetrico.
3. 
Le spese inerenti al parto a domicilio, comprendenti tutte le prestazioni ad esso connesse dalla presa in carico fino al termine del puerperio, sono coperte, con risorse regionali, attraverso:
a) 
il rimborso alla donna, pari all'ottanta per cento della spesa documentata, per un importo massimo non superiore alla tariffa regionale prevista per il parto fisiologico senza complicanze in ospedale in vigore all'atto del pagamento, in caso di assistenza al parto a domicilio da parte di personale operante in regime libero-professionale;
b) 
l'erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di convenzionamento, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2.
4. 
Al momento del parto a domicilio, anche ai fini di un eventuale pronto intervento, l'ostetrica od il medico ginecologo-ostetrico che ha in carico la gestante deve prontamente informare i servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedaliera di riferimento.
5. 
Il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le modalità organizzative del parto a domicilio.
Art. 5 
(Parto nelle case di maternità)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per casa di maternità la struttura di accoglienza extraospedaliera che offre alla gestante un ambiente idoneo allo svolgersi, in condizioni di sicurezza, dell'evento parto in una dimensione logistica, affettiva e psico-relazionale riconducibile, sotto diversi aspetti, al parto a domicilio.
2. 
La casa di maternità opera in stretta integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del percorso nascita e si avvale di personale ostetrico, adeguatamente formato, che garantisce alla donna l'assistenza durante la gravidanza fino al puerperio.
3. 
L'assistenza, nonché la tempestiva ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti, sono assicurate da una struttura ospedaliera che opera in stretto contatto con la casa di maternità.
4. 
La gestante che intende partorire nella casa di maternità ne dà comunicazione all'ASL, nei termini stabiliti dal provvedimento attuativo di cui all'articolo 9.
5. 
Le ASL, secondo i criteri e le modalità definiti dal provvedimento attuativo di cui all'articolo 9, garantiscono il parto nelle case di maternità, sulla base di specifico progetto aziendale, mediante la gestione diretta o la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e del privato sociale.
6. 
La Giunta regionale, sentite le ASL, stabilisce i criteri e le modalità per l'avvio sperimentale, entro un anno dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 9, di case di maternità e provvede alla loro creazione e mantenimento.
Art. 6 
(Parto nelle strutture ospedaliere)
1. 
Le strutture ospedaliere pubbliche e private realizzano le condizioni strutturali ed organizzative per consentire il più stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento alla permanenza nel medesimo ambiente di madre e bambino, ai fini della continuità del rapporto familiare affettivo anche durante il periodo di ospedalizzazione.
2. 
Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione ed accreditamento, le strutture ospedaliere pubbliche e private, per attuare le finalità di cui al comma 1, riorganizzano i propri presidi deputati all'assistenza ostetrico-ginecologica e neonatale assicurando:
a) 
spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;
b) 
camere di degenza costituite da non più di due letti, provvisti di relative culle;
c) 
collegamenti funzionali tra le strutture ostetriche e quelle dedicate all'assistenza neonatale;
d) 
programmi organizzativi tesi a favorire la continuità assistenziale.
Art. 7 
(Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario)
1. 
La Giunta regionale individua, nel provvedimento attuativo di cui all'articolo 9, anche avvalendosi della collaborazione dell'Università e di enti ed istituti a carattere scientifico, e sostiene specifici programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario in funzione del parto a domicilio e nelle case di maternità.
2. 
Le ASL, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, organizzano i programmi di cui al comma 1.
Art. 8 
(Commissione consultiva sul percorso nascita)
1. 
È istituita, presso l'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità, una Commissione consultiva sul percorso nascita, con il compito di assistere la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) 
valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza e al parto, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;
b) 
qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
c) 
monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternità ed a domicilio;
d) 
valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto;
e) 
elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica.
2. 
Le modalità di composizione, la durata in carica e l'eventuale rinnovo dei componenti della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite dal provvedimento attuativo di cui all'articolo 9.
3. 
La Commissione di cui al comma 1 non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non percepiscono alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese per l'esercizio delle proprie funzioni.
4. 
La Commissione di cui al comma 1, sulla base dei dati disponibili in Assessorato e presso l'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS), nonché sulla base delle relazioni fornite annualmente dalle ASL, predispone ed invia ogni anno alla Commissione consiliare competente un rapporto contenente i dati e le valutazioni relativi agli aspetti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:
a) 
morbilità e mortalità perinatale e neonatale;
b) 
morbilità e mortalità materna;
c) 
modalità di espletamento dei parti ed in particolare dei parti strumentali;
d) 
complicanze in gravidanza;
e) 
appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;
f) 
diffusione e modalità dell'allattamento al seno;
g) 
diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternità.
Art. 9 
(Provvedimento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, il quale definisce:
a) 
i criteri e le modalità di istituzione, anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, delle case di maternità;
b) 
le modalità organizzative del parto nelle case di maternità, prevedendo apposite indicazioni a garanzia di un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza;
c) 
le modalità di costituzione della Commissione consultiva sul percorso nascita ed i requisiti dei componenti, la durata in carica e l'eventuale rinnovo;
d) 
i programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario in funzione del parto a domicilio e nelle case di maternità, avvalendosi anche della collaborazione dell'Università, nonché di enti ed istituti a carattere scientifico.
Art. 10 
(Norma transitoria)
1. 
Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, restano in vigore le linee guida relative al parto extraospedaliero precedentemente approvate.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2012-2013, in fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, e di cui all'articolo 5, comma 6, quantificati complessivamente per ciascun anno in 60.000,00 euro, iscritti nell'ambito della UPB DB20061 (Sanità Assistenza sanitaria territoriale Titolo 1: spese correnti), alle spese di cui all'articolo 7, comma 1, quantificate per ciascun anno in 10.000,00 euro nell'ambito della UPB DB15011 (Istruzione, Formazione professionale e Lavoro Attività formativa Titolo 1: spese correnti), nonché agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 6, quantificati per ciascun anno in 100.000,00 euro, iscritti nell'ambito della UPB DB 20062 (Sanità Assistenza sanitaria territoriale Titolo 2: spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).