Disegno di legge regionale n. 174 presentato il 25 ottobre 2011
Modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 6 agosto 2007, n. 18 e nuove disposizioni in materia sanitaria.

Art. 1 
(Costituzione nuove aziende sanitarie)
1. 
Le disposizioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.
2. 
La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione del personale, dei beni patrimoniali, nonché per la successione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili alle attività dei presidi di aziende sanitarie locali (ASL) fatti afferire, ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 18/2007, in aziende ospedaliere (AO) o aziende ospedaliero universitarie (AOU).
3. 
L' adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
assicurare, di norma, il rispetto dei preesistenti vincoli di dipendenza funzionale per quanto attiene l'assegnazione del personale;
b) 
assicurare, di norma, il rispetto dei preesistenti vincoli di destinazione e di utilizzo per quanto attiene l'assegnazione dei beni patrimoniali.
Art. 2 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come sostituito dall' articolo 6 della l.r. 18/2007, è inserito il seguente:
" 2 bis. Esercita, per le aziende ospedaliere ed ospedaliero - universitarie le funzioni di cui agli articoli 3 bis, commi 6 e 7 e 3 ter, comma 3 del d. lgs 502/1992."
.
2. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 108 della l.r. 44/2000, come sostituito dall' articolo 6 della l.r. 18/2007, è inserito il seguente:
" 6 bis. Nei procedimenti di cui al comma 2 bis la Conferenza è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda ovvero con i sindaci dei comuni capoluogo di provincia nel caso di aziende sovra-provinciali."
.
Art. 3 
(Modifiche alla l.r. 18/2007)
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/2007,) le parole: "e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza", sono soppresse.
2. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/2007, le parole: "e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza, nel caso previsto dall' articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. n. 502/199", sono soppresse.
3. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/2007, le parole: "e dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza", sono soppresse.
4. 
Al comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole: "ai territori delle province", sono inserite le seguenti: "singole o aggregate".
5. 
L' articolo 23 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
"
Art. 23. (Aree di coordinamento sovraziendale)
1. Ai fini di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale individua i servizi sanitari ospedalieri e territoriali, amministrativi, di gestione delle politiche per il personale e di ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse professionali e tecnologiche, logistici, tecnico - economali, informativi e di supporto che vengono programmati ed espletati a livello regionale ovvero di area di coordinamento sovraziendale da aziende sanitarie individuate dalle Giunta regionale.
2. La funzione di coordinamento regionale o sovraziendale si realizza attraverso la programmazione, integrazione o sostituzione dei servizi delle aziende sanitarie con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Le funzioni di coordinamento sovraziendale sono esercitate sulla base di programmi presentati dalle aziende incaricate dell'esercizio delle funzioni stesse ai sensi del comma 1, d'intesa con le altre aziende di area, ed approvati dalla Giunta regionale.
"
6. 
Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 18/2007, dopo le parole: " del d.lgs. n. 502/1992.", sono aggiunte, infine, le seguenti: "Fino all'adozione del nuovo atto aziendale i regolamenti aziendali vigenti sono quelli dell'azienda individuata sulla base dei criteri di cui al comma 3".
Art. 4 
(Rideterminazione compensi)
1. 
Il compenso di cui all' articolo 11, comma 1 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza) è rideterminato, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in euro trenta.
Art. 5 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.