Proposta di legge regionale n. 173 presentata il 19 ottobre 2011
Disposizioni per la riduzione dei costi della politica. Modifiche alle leggi regionali 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), 29 agosto 2000, n. 50 Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte), 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte), 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali).

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1 
(Finalità)
1. 
Con la presente legge, la Regione, ai fini del contenimento della spesa pubblica, anche in attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, interviene in materia di costi della politica.
Capo II. 
ABOLIZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Art. 2 
1. 
Alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 24/2001 le parole "e assegno vitalizio" sono abrogate.
Art. 3 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 24/2001 le parole "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato." sono sostituite dalle seguenti:
" è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, lettera d)."
.
Art. 4 
1. 
Il Capo II (Assegno vitalizio) della l.r. n. 24/2001 è abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 6.
Art. 5 
(Disposizioni riguardanti il passaggio al sistema previdenziale contributivo)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta disposizioni per definire le modalità, anche con riguardo alle ritenute a carico del singolo consigliere, per il passaggio al sistema previdenziale contributivo.
Art. 6 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il Capo II si applica ai consiglieri eletti per la prima volta o rieletti dalla X legislatura.
2. 
Per i consiglieri regionali cessati dal mandato fino alla IX legislatura si applica quanto previsto dalla l.r. n. 24/2001.
Capo III. 
RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE SPESE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 7 
(Risorse per le spese del personale ed il funzionamento dei gruppi consiliari)
1. 
Per ogni gruppo consiliare, ivi compreso il gruppo misto, sono previste, a carico del bilancio del Consiglio regionale, risorse finanziarie annuali pari alla somma di cento mila euro per ciascun consigliere appartenente al gruppo stesso, rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato e così ripartita:
a) 
cinquanta per cento: spese per l'utilizzo del personale del gruppo;
b) 
cinquanta per cento: spese di funzionamento del gruppo, erogato a quote mensili.
2. 
La quota parte di cui al comma 1, lettera a) non utilizzata dal Gruppo integra la quota di cui al comma 1, lettera b). Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate nella misura massima del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).
3. 
La quota di finanziamento di cui al comma 1 è ridotta del cinquanta per cento per i consiglieri che rivestano anche la carica di Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale, Vicepresidente del Consiglio regionale e Assessore regionale.
Art. 8 
(Risorse finanziarie per gli uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)
1. 
La determinazione delle risorse finanziarie relative al funzionamento degli uffici di comunicazione di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è ridotta del venti per cento.
Art. 9 
Capo IV. 
RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE
Art. 11 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. n. 10/1972 le parole "undici annuali e dal luogo di residenza in località dell'Unione Europea, fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali" sono sostituite dalle seguenti: "sette annuali".
2. 
Al comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. n. 10/1972 le parole "10 viaggi" sono sostituite dalle seguenti: "sei viaggi".
3. 
Al comma 3 ter dell'articolo 3 della l.r. n. 10/1972 le parole "e uno in località dell'Unione Europea" sono abrogate.
Capo V. 
TRASPARENZA NELLA RENDICONTAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 12 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della l r. 12/1972 è sostituito dal seguente:
" 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza una rendicontazione relativa all'utilizzo delle risorse finanziarie loro erogate nell'anno precedente, articolata analiticamente per singole voci di spesa secondo quanto definito dall'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza allega la rendicontazione a quella di cui dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e provvede alla pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito del Consiglio regionale del Piemonte."
.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente:
" 4bis. Il rendiconto dei gruppi consiliari di cui al comma 4 è altresì sottoposto alla verifica del Collegio dei revisori dei conti, qualora istituito."
.
Capo VI. 
ENTRATE IN VIGORE
Art. 13 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. 
Gli articoli 2, 3, 4 e 6 del Capo II e il Capo III entrano in vigore a decorrere dalla X legislatura.