Regole e norme tecniche
Art. A - 1. (Disposizioni generali)
1. Nella formazione dei PTCP, dei PSL, dei RU, dei POL e dei PUIC si applicano le disposizioni di cui al presente allegato, salvo diversa disposizione o specificazione del PTR o del PPR.
Art. A - 2. (Disposizioni per la tutela dei beni culturali e paesaggistici)
1. Il PSL delimita il centro storico e i nuclei minori di valore storico, artistico e paesaggistico, individua peculiarità, potenzialità di qualificazione e valorizzazione, condizioni di degrado e di alterazione degli stessi e definisce un quadro normativo che:
a) disciplina le politiche di salvaguardia e riqualificazione in coerenza con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione del nucleo storico, nonché dei tessuti edilizi e urbanistici del sistema insediativo e dei singoli edifici e manufatti aventi caratteristiche storiche e documentarie;
b) garantisce la salvaguardia dei caratteri che connotano il patrimonio edilizio, il sistema viario e gli spazi inedificati storicamente presenti;
c) esclude, se non coerenti con i caratteri del patrimonio edilizio e della rete viaria, incrementi volumetrici degli edifici esistenti e modifiche di destinazioni d'uso;
d) individua eventuali parti del tessuto edilizio non coerenti con i caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali propri del centro storico, per le quali il RU, in osservanza dei criteri d'azione definiti dal PSL, definisce interventi e norme di dettaglio che ne migliorino la qualità urbanistica ed edilizia, disciplinando, in particolare, l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde, nonchè con la individuazione di parcheggi marginali.
2. Il PSL o il RU, tenuto conto dei criteri e delle prescrizioni stabilite nel PPR, stabiliscono, per ciascuna categoria dei beni elencati dall' articolo 136 del d.lgs. 42/2004, delle relative aree di pertinenza, degli altri beni segnalati dal PTCP e di quelli individuati da salvaguardare dalla pianificazione locale, anche se non vincolati dalla normativa vigente, i tipi di intervento di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento, i materiali utilizzabili e le destinazioni d'uso compatibili.
3. Gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui al d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo.
4. È vietato modificare i caratteri della trama viaria ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
5. Le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate.
Art. A - 3. (Disposizioni per le aree destinate ad attività agricole)
1. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.
2. Non possono essere destinati ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, da motivare tramite valutazione di ipotesi alternative, quando manchino le possibilità per una diversa localizzazione.
3. I permessi di costruire per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:
a) agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori quando persone fisiche di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo.
4. Gli altri permessi di costruire per attività agricole o connesse con l'agricoltura, consentite dagli strumenti urbanistici, sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi ne abbia titolo.
5. Il PSL fissa gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole facendo riferimento ai seguenti parametri:
a) terreni a colture protette in serre fisse: metri cubi 0,06 per metro quadrato;
b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: metri cubi 0,05 per metro quadrato;
c) terreni a colture legnose specializzate: metri cubi 0,03 per metro quadrato;
d) terreni a seminativo e a prato: metri cubi 0,02 per metro quadrato;
e) terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: metri cubi 0,01 per metro quadrato in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: metri cubi 0,001 per metro quadrato per abitazioni non superiori a 500 metri cubi per ogni azienda.
6. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 metri cubi.
7. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto, trascritto su registri della proprietà immobiliare, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per minimo venti anni.
8. È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui e in comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dal RU. Le aree, la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori, sono destinate a non aedificandi e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione presso i comuni interessati.
9. Il PSL, in coerenza con il QGT e la programmazione regionale, nonché con il PTCP, ripartisce il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola e ai caratteri ambientali e paesaggistici; in particolare:
a) gli ambiti di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici sono destinati alla salvaguardia ambientale e paesaggistica; il RU definisce per essi, in ragione delle diverse caratteristiche ambientali e paesaggistiche, specifiche normative volte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse produttive dell'agricoltura; in tali ambiti l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente per usi agricoli o, comunque, compatibili con i caratteri dell'ambito;
b) gli ambiti agricoli per lo sviluppo dell'agricoltura sono individuati considerando la caratterizzazione economica del territorio interessato, il sistema aziendale agricolo esistente e le capacità produttive del suolo oltre che le particolari caratteristiche pedologiche, climatiche e di giacitura del suolo medesimo; in tali ambiti il RU consente prioritariamente interventi finalizzati alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse.
Art. A - 4. (Disposizioni per le aree destinate ad attività commerciali e per il rilascio delle autorizzazioni commerciali)
1. Le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio e gli impianti di commercializzazione all'ingrosso in coerenza con il PSL sono individuati dal POL o dal PUIC, nei comuni non obbligati a dotarsi di POL, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, negli ambiti di trasformazione e dal RU nel sistema insediativo esistente, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.
2. Il rilascio dei permessi di costruire relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500 nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a metri quadrati 2.500 negli altri comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a metri quadrati 4.000. Negli altri casi il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Nel caso di insediamenti commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra metri quadrati 4.000 e metri quadrati 8.000, il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale. L'autorizzazione regionale è rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.
4. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a metri quadrati 8.000, il rilascio dei permessi di costruire è subordinato a preventiva approvazione di un PUIC e a preventiva autorizzazione regionale. L'autorizzazione regionale è rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.
5. Nei casi previsti ai commi 2, 3, e 4, nel permesso di costruire, nella convenzione o nell'atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:
a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) le superfici a magazzino e deposito;
d) le superfici destinate alle attività accessorie;
e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
f) le superfici destinate ai servizi pubblici quali parcheggi e verde pubblici;
g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999;
h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.
6. Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a metri quadrati 4.000, la convenzione dettaglia adeguatamente le soluzioni atte a risolvere i problemi di impatto con la viabilità e definisce l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
7. L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso tipizzate al comma 5, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e del PUIC solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi 3 e 4.
Art. A - 5. (Disposizioni per le aree destinate ad attività produttive)
1. La pianificazione locale, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale e con i PTCP, localizza e disciplina, anche ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate, le aree nelle quali è previsto il nuovo impianto di attività economico-produttive artigianali e industriali, di servizio e ricerca, anche in concorso con altre funzioni urbanistiche e destinazioni d'uso individuate dalla pianificazione medesima, le aree produttive di riordino, completamento e integrazione funzionale, nonché le aree occupate da impianti artigianali o industriali esistenti da mantenere o da rilocalizzare.
2. La pianificazione locale, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale e con i PTCP, disciplina altresì la localizzazione degli impianti da mantenere isolati; il POL o il PUIC, nei comuni non obbligati a dotarsi di POL, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, disciplina la trasformazione urbanistica e funzionale delle aree artigianali e industriali non più utilizzate, individuate dal PSL coerentemente con obiettivi ed indirizzi da esso stabiliti.
3. La pianificazione locale disciplina e determina la dotazione di aree, attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale, di cui all'articolo 32 e all'articolo A-12, funzionali alle attività economico-produttive, commisurabili a dimensioni e parametri territoriali per le aree produttive di nuovo impianto o di trasformazione urbanistica e a dimensioni e parametri fondiari per gli altri tipi di insediamento e intervento.
Art. A - 6. (Vincoli e fasce di rispetto)
1. Gli strumenti della pianificazione locale riportano i vincoli e le fasce di rispetto derivanti da leggi o provvedimenti statali o regionali.
2. Gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto individuate a protezione dei nastri stradali, possono essere autorizzati, dalle norme del POL, del PUIC o del RU ad aumenti di volumi non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.
3. Nelle fasce di rispetto, a protezione dei nastri stradali e ferroviari, possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione e il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di servizi pubblici e di interesse pubblico.
4. Il PSL individua e disciplina, mediante il RU, il POL o il PUIC, fasce di ambientazione vegetazionale e di mitigazione ecologica e paesaggistica relative alle infrastrutture, agli impianti e agli insediamenti produttivi esistenti o previsti.
Art. A - 7. (Disposizioni in materia di prevenzione del rischio idrogeologico)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, in coerenza e attuazione della pianificazione di bacino, definisce criteri, indirizzi e direttive per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione regionale, fornendo altresì la base conoscitiva a supporto della definizione delle condizioni di dissesto idrogeologico e della relativa disciplina da parte dei PTCP e dei PSL.
2. La pianificazione locale, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 7, rappresenta, ai fini della tutela dal rischio idrogeologico, la sede di ulteriore approfondimento conoscitivo e normativo della pianificazione di bacino, della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale, definendo, in particolare, gli scenari di pericolosità e vulnerabilità anche ambientale e paesaggistica del territorio, le esigenze di intervento e le aree non edificabili per la presenza di processi di instabilità di versante e di aree a rischio di esondazione, nonché le relative fasce di rispetto.
3. La relazione geologico-tecnica-idraulica, prevista dall'articolo 16, comma 7, approfondisce i contenuti dalla pianificazione di bacino, contiene analisi del dissesto e della pericolosità, sintesi della pericolosità geomorfologica e del rischio rispetto all'idoneità all'utilizzazione urbanistica, oltre alle schede monografiche per le aree interessate da nuovi insediamenti o da pere pubbliche di particolare rilevanza. Il PSL può definire che alcune previsioni del POL o del PUIC, per i comuni non obbligati a dotarsi di POL ai sensi dell'articolo 20, comma 2, nel caso in cui siano stati riconosciuti ambiti con elementi di pericolosità geologica e di rischio tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio esistente, siano assoggettate ad un ulteriore approfondimento della relazione geologico-tecnica-idraulica, anche con specifiche analisi necessarie alla caratterizzazione idraulica, geologica, geomorfologica e geotecnica dell'area o all'individuazione di massima del tipo di opere per la messa in sicurezza dell'area stessa, in coerenza con quanto previsto dagli studi condotti a supporto della redazione del PSL.
4. Il vincolo idrogeologico vigente, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), può essere modificato dal PSL, previo consenso espresso in conferenza di copianificazione e valutazione dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.
Art. A - 8. (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le condizioni di sostenibilità richieste dall'articolo 12, comma 2, lettera e), sono riferite:
a) al sistema delle acque superficiali e sotterranee, in relazione agli insediamenti, ai consumi attesi e al ciclo di utilizzo della risorsa idrica, compresa la capacità di smaltimento dei reflui;
b) al massimo contenimento possibile del rischio idrogeologico;
c) al potenziamento delle reti ecologiche, degli spazi di rigenerazione e compensazione ambientale, nonché delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano e rurale e a mitigare gli impatti negativi delle scelte di piano;
d) al miglioramento delle condizioni ambientali degli insediamenti, in termini di salubrità complessiva e di contenimento dell'impronta ecologica e dei consumi di energia;
e) alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali;
f) all'armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali per renderli compatibili con gli aspetti strutturali e caratterizzanti dei paesaggi in cui sono inseriti, anche ricorrendo alla perequazione territoriale;
g) alla valorizzazione degli insediamenti, migliorandone i livelli di biodiversità e di connettività ambientale, la riconoscibilità dei sistemi di segni identitari, la leggibilità delle testimonianze storico-culturali, dei beni paesaggistici e delle altre componenti strutturali del paesaggio, segnalate, individualmente o come tipologia, dai documenti regionali o richiesti per legge.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, il PTCP provvede:
a) a recepire gli interventi sul sistema infrastrutturale primario e gli interventi dotati di rilievo sovraprovinciale definiti a livello comunitario, nazionale e regionale;
b) a formulare scenari di sviluppo e a prospettare il conseguente assetto del territorio provinciale, promuovendo l'organizzazione funzionale su base intercomunale del territorio con riferimento all'assetto e agli scenari di sviluppo;
c) alla VAS di cui all'articolo 28;
d) alla verifica del livello di perseguimento degli obiettivi e del rispetto delle condizioni minime definite dalla pianificazione e dalla programmazione regionale in coerenza con quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento ai temi ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, degli insediamenti di interesse sovracomunale e dei servizi di competenza;
e) a fissare, sulla base delle diverse realtà territoriali, con l'ausilio della VAS, un insieme di parametri prestazionali per valutare il livello di perseguimento degli obiettivi assunti e le condizioni minime che i diversi soggetti, alla scala locale, devono rispettare nell'attuazione delle previsioni dei rispettivi piani con particolare riferimento ai temi ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, degli insediamenti di interesse sovracomunale e dei servizi di loro competenza;
f) a definire criteri localizzativi e dimensionali per le strutture, impianti e servizi di interesse sovracomunale, con particolare attenzione per le strutture relative all'energia, ai trasporti, alle reti di telecomunicazioni, alle attività commerciali che danno luogo a grandi strutture distributive, alle attività produttive di interesse sovracomunale per la dimensione, la natura della produzione o per gli effetti indotti;
g) a definire i criteri e gli indicatori per la valutazione di coerenza dei piani locali e sovracomunali con riferimento ai caratteri ambientali dei diversi ambiti territoriali e alle loro vocazioni;
h) a dare attuazione ai contenuti del PPR e a promuovere il concorso della pianificazione locale alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Art. A - 9. (Disposizioni relative alle rappresentazioni e alle scale cartografiche)
1. Le scale utilizzate per le rappresentazioni dei progetti devono essere adeguate ad esplicitarne i contenuti interpretativi, programmatici e normativi, in ogni caso:
a) gli elaborati del PTCP sono redatti in scala compresa fra 1:25.000 e 1:100.000;
b) gli elaborati cartografici del PSL, redatto ai sensi dell'articolo 16, sono adeguati e sviluppati in idonea scala compresa fra 1:25.000 e 1:5.000;
c) il PSL redatto come approfondimento del PTCP, nel caso previsto dall'articolo 16, comma 8, è sviluppato, a cura della provincia, su elaborati in idonea scala compresa fra 1:25.000 e 1:5.000;
d) il RU, disciplinato dall'articolo 18, per i tessuti storici del sistema insediativo, nonché per singoli edifici e manufatti dotati di qualità tipo-morfologiche o architettoniche significative per la storia della comunità locale del territorio, è redatto in una scala non inferiore a 1:2.000;
e) il POL, disciplinato dall'articolo 20, sviluppa i suoi contenuti in scala non inferiore a 1:5.000.
2. Fatto salvo quanto disciplinato al comma 1 è facoltà delle amministrazioni proponenti acquisire e rappresentare a scale di maggior dettaglio le informazioni contenute nei diversi strumenti.
Art. A - 10. (Elaborati del progetto urbanistico di intervento convenzionato)
1. Il PUIC, disciplinato dall'articolo 22, è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa che esplicita la conformità al POL o al PSL, nel caso in cui il POL non sia obbligatorio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e indica i soggetti, le modalità finanziarie e gestionali e i tempi delle trasformazioni;
b) documentazione grafica e descrittiva delle analisi, delle indagini e verifiche geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche necessarie nel caso concreto;
c) tavole di progetto in scala adeguata che definiscono l'assetto plano-volumetrico, formale e funzionale degli interventi, le relazioni fisico morfologiche e funzionali con l'ambito circostante, le reti infrastrutturali e i servizi pubblici e di uso pubblico con eventuale individuazione di sub-ambiti, o unità minime di intervento, tali da consentire, comunque, la realizzazione di parti funzionalmente significative del progetto delle infrastrutture e dei servizi dell'intero ambito;
d) norme e prescrizioni da osservare nella progettazione e realizzazione degli interventi, nonché disciplina delle modalità e dei tempi, non superiori a dieci anni, per l'attuazione e il riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori;
e) schema di convenzione attuativa;
f) VAS di cui all'articolo 28, se richiesto dalla normativa vigente o dal POL;
g) individuazione delle superfici e degli immobili ricompresi nel PUIC, con riferimento ad elenchi e mappe catastali.
2. Lo schema di convenzione attuativa di cui al comma 1, lettera e), prevede:
a) la cessione al comune, o l'apposizione del vincolo ad uso pubblico, mediante la perequazione urbanistica di cui all'articolo 33, se prevista dal PSL, delle aree necessarie, nel rispetto degli standard, per la realizzazione dei servizi, delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti per uso pubblico, nonché per l'ERS, in coerenza con i contenuti del PSL e secondo quanto prescritto e programmato dal POL;
b) l'eventuale obbligo della diretta esecuzione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture prescritte; la definizione dei relativi elementi progettuali e le modalità di controllo per lo scomputo, in tutto o in parte, degli oneri di urbanizzazione con riguardo alle predette opere;
c) i termini e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
d) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
Art. A - 11. (Procedure e contenuti della valutazione ambientale strategica)
1. Il processo di VAS è articolato nelle seguenti fasi:
a) preventiva di eventuale verifica di assoggettabilità alla VAS del piano o sua variante;
b) specificazione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
c) valutazione del piano o sua variante e del relativo rapporto ambientale;
d) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione del piano o della sua variante.
2. Le fasi di cui al comma 1 coinvolgono il soggetto che propone il piano, autorità competente alla valutazione, le altre autorità con competenze ambientali, il pubblico e i portatori di interessi diffusi.
3. L'autorità preposta alla valutazione, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o sua variante, coincide con l'amministrazione preposta all'approvazione del piano o sua variante.
4. Per le varianti relative a piani sottoposti a valutazione è necessario condurre una verifica preventiva di assoggettabilità al processo valutativo, da svolgersi sulla base di una documentazione tecnica predisposta secondo la normativa vigente in materia. Tale fase si svolge all'interno delle conferenze di copianificazione e valutazione in sede di discussione del documento programmatico e si conclude con l'espressione della decisione da parte dell'autorità di cui al comma 3 durante la conferenza conclusiva sul documento programmatico; per gli strumenti non soggetti a procedure di copianificazione, la verifica preventiva si svolge attraverso altre forme di consultazione delle autorità con competenze ambientali da concludersi prima della redazione degli elaborati della variante. La verifica può escludere o assoggettare la variante al processo di valutazione e, nel caso di assoggettabilità, a conclusione della fase di verifica viene specificato il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
5. Per i piani assoggettati obbligatoriamente a VAS, la specificazione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale si svolge e si conclude all'interno delle conferenze di copianificazione e valutazione in sede di discussione del documento programmatico e dello schema di rapporto ambientale; per gli strumenti non soggetti a procedure di copianificazione, la specificazione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale si svolge attraverso altre forme di consultazione delle autorità con competenze ambientali, sulla base di uno schema di rapporto ambientale, da concludersi prima della redazione degli elaborati del piano.
6. Il processo di valutazione ambientale si innesca dalle prime fasi della formazione del piano o sua variante e assicura la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate, mediante la redazione del rapporto ambientale, la consultazione dei soggetti istituzionali dotati di competenze specifiche in materia ambientale, la produzione di forme di partecipazione del pubblico, di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del piano o sua variante da parte dell'autorità preposta alla valutazione.
7. Il processo di valutazione di cui al comma 6 si svolge all'interno delle conferenze di copianficazione e valutazione in sede di discussione del progetto preliminare e l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del piano o sua variante da parte dell'autorità preposta alla valutazione avviene durante la conferenza conclusiva sul progetto preliminare; per gli strumenti non soggetti a procedure di copianificazione, il processo di valutazione di cui al comma 6 si svolge attraverso altre forme di consultazione delle autorità con competenze ambientali da concludersi prima dell'approvazione del piano o della sua variante. Il provvedimento di approvazione è accompagnato da una dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o sua variante.
8. Il processo valutativo accompagna la fase di gestione del piano attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione delle previsioni in esso contenute, adottando, in caso di rilevazione di eventuali effetti negativi imprevisti, le opportune misure correttive.
9. Il rapporto ambientale è l'elaborato del piano che riporta gli studi che hanno supportato la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte compiute, descrive gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, analizza i possibili effetti ambientali in relazione ad ipotesi alternative ai fini della definizione delle azioni di piano, definisce gli scenari ambientali, territoriali, sociali ed economici producibili dalle azioni in progetto e contiene criteri e parametri di riferimento per il monitoraggio degli effetti ambientali prodotti in fase di attuazione del piano. Il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica costituiscono inoltre, ai fini della conclusione positiva dell'iter di approvazione del piano e dell'attività della conferenza di copianificazione e valutazione, parte integrante della documentazione del piano medesimo.
10. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento i criteri, le procedure e le modalità per l'integrazione e lo svolgimento della VAS nel processo di pianificazione territoriale, alle diverse scale di piano, e per l'informazione e la consultazione del pubblico.
11. Nel regolamento di cui al comma 10, la Giunta regionale stabilisce, con l'adeguato grado di dettaglio, gli studi da condursi rispetto a ciascuna tipologia di piano e gli eventuali casi di esclusione, la tipologia di elaborati che lo costituiscono, nonché le modalità del monitoraggio anche in relazione alla definizione degli indicatori da utilizzare.
Art. A - 12 (Dotazioni e Standard)
1. La dotazione quantitativa e qualitativa di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico richiesta dall'articolo 32, tenuto conto delle determinazioni della pianificazione e programmazione territoriale e settoriale sovralocale, deve soddisfare i seguenti parametri:
a) per le funzioni abitative, direzionali, commerciali e turistico-ricettive, lo standard di aree per servizi, al netto della viabilità pubblica, è almeno equivalente all'entità della superficie utile lorda (SUL) da costruire con interventi di nuova edificazione negli ambiti di trasformazione, nonché con interventi di completamento nei tessuti urbanistici consolidati; è equivalente ad almeno l'80 per cento della SUL esistente per gli altri tipi di intervento nei tessuti urbanistici esistenti e consolidati; per la funzione abitativa, ai fini del calcolo dell'eventuale fabbisogno pregresso, lo standard è equivalente a 25 metri quadrati per abitante residente;
b) per le funzioni produttive e per quelle ad esse assimilate dalla pianificazione locale, lo standard di aree per servizi, al netto della viabilità pubblica, negli ambiti di trasformazione, non è inferiore al 20 per cento della superficie territoriale dell'ambito di trasformazione o zona di intervento; nei tessuti urbanistici esistenti e consolidati e nei relativi interventi di completamento, riordino e ampliamento, lo standard di aree per servizi è equivalente almeno al 10 per cento della superficie fondiaria oggetto dell'intervento ed è reperito all'interno della superficie fondiaria medesima o all'esterno di questa, ove previsto con specifica indicazione della localizzazione dal RU; nel caso in cui lo standard sia reperito all'interno della superficie fondiaria, il RU stabilisce la relazione tra la riduzione dell'estensione della superficie fondiaria originaria per effetto del reperimento dello standard, il rapporto di copertura e l'edificabilità esistente e assegnata dalla pianificazione locale;
c) per le attività commerciali al dettaglio definite all' articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999, applicando lo standard maggiore tra quello previsto alla lettera a) e quello previsto dalla presente lettera; nel caso di interventi nei centri storici e nei nuclei minori di valore storico, artistico e paesaggistico, individuati dal PSL e dal RU, la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I comuni possono prevedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.
2. La pianificazione locale verifica il rispetto degli standard di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con riferimento al dimensionamento relativo alle funzioni abitative e non abitative secondo parametri di superficie o di volume edificato o edificabile; il PTR e il PTCP, tenendo conto delle specificità territoriali, possono fornire indirizzi o direttive per il suddetto dimensionamento e le relative modalità di calcolo.
3. La pianificazione comunale, mediante i POL, i PUIC e i RU, in coerenza con i PSL, ripartisce:
a) le destinazioni d'uso degli standard per le funzioni abitativa, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, relativamente: ai servizi dell'istruzione per l'infanzia e dell'obbligo; alle attrezzature di interesse comune, ossia culturali, socio-assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e per servizi commerciali pubblici, religiose; al verde pubblico e alle attrezzature per lo sport e lo svago, ai parcheggi pubblici; per i comuni turistici la pianificazione comunale dimensiona i servizi in funzione sia della popolazione residente sia della popolazione turistica;
b) le destinazioni d'uso degli standard per le funzioni produttive e per quelle ad esse assimilate, relativamente: ai parcheggi pubblici; al verde pubblico ed attrezzato; alle attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico per le attività insediate o da insediare.
4. Le superfici destinate a parcheggio pubblico possono essere reperite totalmente o parzialmente in strutture sovrastanti o sottostanti il suolo, ove previsto dalla pianificazione locale, nel rispetto degli standard di cui al presente articolo.
5. La pianificazione locale, anche sulla base di indirizzi e direttive del PTR, del PPR e dei PTCP, assicura che una quota degli standard, previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 da conseguire nel proprio territorio, abbia caratteristiche ecologico-ambientali e sia realizzata mediante parametri quantitativi o indicatori, preordinati a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili, a garantire la permeabilità del suolo, la dotazione di alberi e arbusti, a prevenire gli inquinamenti e a ridurre significativamente gli impatti negativi dei sistemi insediativi e degli usi urbani e del territorio.
6. Oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione o la cessione ad essa nell'attuazione della perequazione urbanistica di cui all'articolo 33, costituiscono standard, ai fini delle presenti disposizioni, anche le aree private per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico mediante convenzione, che comporti anche gli oneri di manutenzione a carico dei soggetti privati nelle proporzioni, non superiori al 40 per cento degli standard complessivi, definite dai POL, dai PUIC o dai RU, in coerenza con i rispettivi PSL.
7. Negli atti convenzionali, che, per interventi di trasformazione, hanno ad oggetto la cessione o l'assoggettamento all'uso a favore della pubblica amministrazione di aree per gli standard di cui al presente articolo o, comunque, di aree per servizi esistenti o da realizzare, la pianificazione locale può prevedere l'obbligo di manutenzione delle aree e dei servizi a carico del soggetto cedente o di terzi da questo coinvolti.
8. La pianificazione locale, quando prevede una popolazione teorica superiore a quindicimila abitanti, comprensiva di quella esistente, assicura, anche applicando la perequazione urbanistica e territoriale in coerenza con la pianificazione e programmazione sovralocale e di settore, una dotazione aggiuntiva di aree per i servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse generale in misura non inferiore a 18 metri quadrati per abitante del territorio interessato dalla pianificazione medesima, indicativamente così distribuita:
a) 2 metri quadrati per abitante per l'istruzione superiore all'obbligo;
b) 1 metro quadrato per abitante per le attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere;
c) 15 metri quadrati per abitante per parchi pubblici urbani o sovracomunali.
9. I PTCP verificano la consistenza per ambiti territoriali di tali standard, l'eventualità di prevederne in comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, nonché determinano l'esigenza di eventuali ulteriori aree ed attrezzature, con particolare riferimento all'università e all'interscambio delle modalità di trasporto, anche applicando i criteri di perequazione territoriale.
10. La Regione, con apposito provvedimento o con il PTR o con il PPR, fornisce indicazioni applicative e indirizzi aggiuntivi relativi agli standard e alle dotazioni di cui al presente articolo, anche in ragione dei diversi caratteri e delle diverse esigenze dei territori.
Art. A - 13. (Oneri di urbanizzazione e di costruzione)
1. L'entità degli oneri di urbanizzazione è aggiornata annualmente con presa d'atto del competente organo comunale, nella misura corrispondente all'aumento del costo di costruzione rilevato dall'istituto statistico statale nell'anno immediatamente precedente.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nei mutamenti della destinazione d'uso, ancorché in assenza di opere edilizie ad essi funzionali ed indipendentemente dal tipo di intervento edilizio connesso con il mutamento, quando il mutamento medesimo comporta il passaggio da una categoria di destinazione d'uso ad un'altra per una SUL uguale o superiore a 250 metri quadrati, sempre che la nuova destinazione comporti oneri di urbanizzazione più elevati.
3. A richiesta dell'avente titolo, il comune può consentire allo stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, di obbligarsi a realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, opere di urbanizzazione connesse con l'intervento edilizio o urbanistico di cui alla pianificazione locale; il comune può individuare porzioni di territorio alle quali distintamente riferire il fabbisogno di urbanizzazione; in tal caso, la realizzazione diretta e lo scomputo devono soddisfare il fabbisogno di urbanizzazione della porzione di territorio comunale su cui insiste l'intervento.
4. Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione effettuato nell'ambito degli strumenti operativi di cui all'articolo 22, è applicato il metodo analitico, con opere a scomputo o meno; l'entità degli oneri, nel caso in cui non siano esplicitate dal comune specifiche finalità di politica urbanistica comunale e intercomunale, incentivanti o disincentivanti l'uso e la trasformazione del territorio, non può essere inferiore a quella calcolata con il metodo sintetico o automatico di cui alla normativa nazionale e regionale vigente e alle relative tabelle parametriche; la Regione sottopone a revisione le tabelle parametriche in seguito all'entrata in vigore della presente legge e ogni qualvolta risulti necessario il loro adeguamento.
5. È denominata monetizzazione il pagamento, da parte dell'operatore al comune, di una somma di denaro a compenso della mancata cessione gratuita al comune stesso, totale o parziale, di superfici da destinare a spazi ed attrezzature pubbliche di cui agli standard definiti dalla pianificazione locale; il ricorso alla monetizzazione è consentito nei comuni che lo abbiano espressamente previsto e disciplinato in sede di pianificazione locale, esclusivamente nei casi in cui essa dia oggettivamente luogo ad una maggiore soddisfazione dell'interesse pubblico e ad una soluzione urbanistica più efficace, rispetto alla cessione delle aree; le somme introitate sono utilizzate per reperire o realizzare standard in altre aree a ciò destinate dalla pianificazione locale.
6. L'importo unitario da corrispondere a titolo di monetizzazione è commisurato alla spesa necessaria per acquisire l'area oggetto della mancata cessione; le somme ricavate dal ricorso alla monetizzazione sono destinate all'acquisizione di superfici per spazi e attrezzature pubbliche o alla loro realizzazione previste nei POL, nei PUIC e nei RU, nel rispetto comunque degli standard urbanistici di cui all'articolo 32 stabiliti a livello comunale; la mancata cessione delle aree per spazi ed attrezzature pubbliche per effetto della monetizzazione non determina alcun incremento delle possibilità edificatorie attribuite dalla pianificazione locale all'area oggetto di intervento.
7. Con apposito provvedimento, la Regione formula disposizioni integrative e applicative delle norme di cui al presente articolo; il provvedimento medesimo individua ed elenca le categorie di opere di urbanizzazione, fissa eventuali modalità di attuazione dello scomputo e della monetizzazione, definisce metodologie di tipo sintetico o automatico per il calcolo di oneri e contributi.
Art. A - 14 (Tipi di intervento)
1. Gli strumenti della pianificazione del territorio e il loro sviluppo operativo sono attuati attraverso interventi di livello edilizio e urbanistico declinati nelle tipologie di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Sono interventi di livello edilizio, funzionali alla realizzazione degli interventi di livello urbanistico e disciplinati dai diversi strumenti della pianificazione del territorio, quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del d.p.r. 380/2001.
3. Si definiscono interventi di livello urbanistico per la conservazione e il mantenimento del territorio urbanizzato e non, e si attuano di norma mediante le disposizioni del RU:
a) la "conservazione urbanistica" consistente in interventi di manutenzione e recupero del tessuto urbanistico-edilizio storico e consolidato mediante un insieme sistemico di opere finalizzate alla salvaguardia, valorizzazione e adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente; le tipologie di intervento edilizio consentite sono quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del d.p.r. 380/2001, ad eccezione degli interventi di demolizione con o senza ricostruzione che possono essere previsti solo in limitati casi puntualmente individuati per motivi di ordine statico o di funzionalità urbanistica finalizzata alla realizzazione di interventi di interesse pubblico;
b) la "riqualificazione urbanistica" consistente in interventi di ammodernamento, rifunzionalizzazione, sostituzione di parti del tessuto urbanistico - edilizio esistente, che non comportino modifiche sostanziali alla trama della struttura urbana e all'insieme delle destinazioni d'uso in essa operanti; le tipologie di intervento edilizio consentite sono quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del d.p.r. 380/2001; gli interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001 sono consentiti nei limiti della definizione dell'intervento urbanistico stesso;
c) il "completamento urbanistico-edilizio" consistente nella realizzazione di nuove opere su porzioni di territori già in parte edificati e dotati di urbanizzazioni primarie funzionalmente collegate con le reti comunali; le tipologie di intervento edilizio consentite sono quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del d.p.r 380/2001.
4. Si definiscono interventi di livello urbanistico per la trasformazione del territorio urbanizzato e non, e si attuano mediante le disposizioni del POL o dei PUIC per i comuni non obbligati a dotarsi di POL, ai sensi dell'articolo 20, comma 2:
a) la "ristrutturazione urbanistica" consistente in interventi volti a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e delle destinazioni d'uso consentite; le tipologie di intervento edilizio consentite sono quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del d.p.r. 380/2001;
b) il "nuovo impianto urbanistico" consistente in interventi volti all'utilizzo di aree inedificate o solo marginalmente edificate; le tipologie di intervento edilizio consentite sono quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del d.p.r. 380/2001.