Disegno di legge regionale n. 170 presentato il 30 settembre 2011
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014.

Art. 1 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in 15.999.860.458,34 euro in termini di competenza e in 16.711.022.993,11 euro in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2012.
Art. 2 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in 15.999.860.458,34 euro in termini di competenza ed in 16.711.022.993,11 in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2012.
4. 
Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge "Legge finanziaria per l'anno 2012", le modifiche all'allegato A della Finanziaria per l'anno 2012.
Art. 3 
(Indebitamento)
1. 
Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2012, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a 500.000.000,00 euro.
2. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base UPB DB09041 e UPB DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
Art. 4 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2012 con i prospetti di cui all' articolo 17 della l.r. 7/2001 (Allegato A).
Art. 5 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 6 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7 
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1. 
È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
Sono approvati i fondi di cui alla UPB DB09011 e alla UPB DB09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 8 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 1.112.162.534,77 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.
Art. 9 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, determinato in 159.837.465,23 euro ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2012, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011.
Art. 10 
(Variazioni compensative)
1. 
Per l'anno finanziario 2012 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) 
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) 
occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle unità previsionali di base, così come previsto dall' articolo 24, comma 4 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 14 della legge finanziaria regionale per l'anno 2011.
2. 
La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
Art. 11 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 12 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 13 
(Contenimento e controllo della spesa regionale)
1. 
In anticipazione ed in attesa del recepimento del D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") per poter effettuare un più efficace controllo della spesa regionale, anche al fine di contribuire al rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. 
L' art. 6, comma 5, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (''Ordinamento contabile della Regione Piemontè') è così sostituito:
" 5. Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate."
.
3. 
L' art. 31, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (''Ordinamento contabile della Regione Piemontè') è così sostituito:
" 2. Formano impegno, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere."
.
4. 
L' art. 39 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è così sostituito:
"
1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
3. I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al responsabile della struttura regionale preposta per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed il rispetto delle condizioni previste dall'art. 31, comma 2.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno.
"
Art. 14 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.