Modifica alla
legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica all'
articolo 6 della l.r. 24/2002)
1.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2002 è sostituta dalla seguente:
.
" a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale. Per la sola provincia di Torino il territorio è diviso in due bacini idonei alla gestione dei rifiuti. I comuni della provincia di Torino, ad eccezione della città di Torino, assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'articolo 10 attraverso un unico consorzio di bacino;"