Legge finanziaria per l'anno 2012.
Art. 1
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1.
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2
(Modifica all' articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013), dopo le parole "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: "così come integrato dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".
Art. 3
(Interventi per la cultura)
1.
Una percentuale pari a 0,1% di quanto riscosso a titolo di addizionale regionale IRPEF è destinato al pagamento delle attività culturali.
Art. 4
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'allegato del bilancio di previsione.
2.
L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
3.
I beni immobili possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare promossi dalla Giunta regionale e da altri enti locali, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti.
4.
I beni immobili possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell' articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell' articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.
5.
L'apporto ai fondi di cui al comma 3 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
6.
Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento dell'edilizia sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare i beni immobili degli enti del Servizio sanitario regionale ai fondi di cui al comma 3.
7.
Gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a trasferire in proprietà alla Regione i beni immobili ai fini del loro apporto ai fondi di cui al comma 3, tramite appositi verbali di consegna.