Proposta di legge regionale n. 168 presentata il 30 settembre 2011
Modifiche alla Legge regionale del 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) in materia di comoda udibilità e sostegno alle politiche di sensibilizzazione ai danni da inquinamento acustico.
Primo firmatario

LEO GIAMPIERO

Altri firmatari

BOTTA MARCO COMBA FABRIZIO PEDRALE LUCA

Art. 1 
1. 
All' articolo 2 della legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), dopo l'ultimo capoverso vengono aggiunte le seguenti lettere:
"
e bis). per comoda udibilità si intende il livello di emissione dei suoni che avviene in un campo di percezione, inferiore alla soglia del livello di fastidio, non superiore ai 60 dBA;
e ter). per paesaggi sonori si intendono i territori e i luoghi di interesse paesaggistico-ambientale e turistico della Regione Piemonte contraddistinti per l'emissione continua o stagionale, ma non occasionale, di suoni ricollegabili alla storia, alle tradizioni e alla natura ritenute degne di tutela e valorizzazione.
"
Art. 2 
1. 
Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale del 20 ottobre 2000 n. 52 , alla lettera e), dopo le parole "di categoria e di volontariato" viene aggiunto ", allo scopo di diffondere il concetto di comoda udibilità come soglia limite di riferimento per la salvaguardia della salute;".
Art. 3 
1. 
Al comma1, lettera a, dell' articolo 8 della l.r. n. 52 del 20 ottobre 2000 dopo le parole "regionali o provinciali in materia" viene aggiunto il seguente periodo: ", la Giunta individua con apposito regolamento i modi e i criteri per l'individuazione dei paesaggi sonori della Regione;".
Art. 4 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 52 del 20 ottobre 2000, viene aggiunto il seguente comma:
" 4 bis). Per l'attuazione della presente legge, alla spesa corrente quantificata in 100.000 euro per ciascun anno del biennio 2012-2013, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 10041 del Bilancio pluriennale per gli anni 2012-2013, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)."
.
Art. 5 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale definisce, con apposito regolamento, i criteri, i tempi e le modalità per il riconoscimento e l'individuazione dei paesaggi sonori.