Modifiche alla
Legge regionale del 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) in materia di comoda udibilità e sostegno alle politiche di sensibilizzazione ai danni da inquinamento acustico.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifica all'
articolo 2 della legge regionale 52/2000)
1.
All'
articolo 2 della legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), dopo l'ultimo capoverso vengono aggiunte le seguenti lettere:
"
"
e bis). per comoda udibilità si intende il livello di emissione dei suoni che avviene in un campo di percezione, inferiore alla soglia del livello di fastidio, non superiore ai 60 dBA;
e ter). per paesaggi sonori si intendono i territori e i luoghi di interesse paesaggistico-ambientale e turistico della Regione Piemonte contraddistinti per l'emissione continua o stagionale, ma non occasionale, di suoni ricollegabili alla storia, alle tradizioni e alla natura ritenute degne di tutela e valorizzazione.
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 52/2000)
1.
Al
comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale del 20 ottobre 2000 n. 52 , alla lettera e), dopo le parole "di categoria e di volontariato" viene aggiunto ", allo scopo di diffondere il concetto di comoda udibilità come soglia limite di riferimento per la salvaguardia della salute;".
Art. 3
(Modifica all'
articolo 8 della legge regionale 52/2000)
1.
Al comma1, lettera a, dell'
articolo 8 della l.r. n. 52 del 20 ottobre 2000 dopo le parole "regionali o provinciali in materia" viene aggiunto il seguente periodo: ", la Giunta individua con apposito regolamento i modi e i criteri per l'individuazione dei paesaggi sonori della Regione;".
Art. 4
(Modifica all'
articolo 18 della legge regionale 52/2000)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 52 del 20 ottobre 2000, viene aggiunto il seguente comma:
.
" 4 bis). Per l'attuazione della presente legge, alla spesa corrente quantificata in 100.000 euro per ciascun anno del biennio 2012-2013, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 10041 del Bilancio pluriennale per gli anni 2012-2013, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)."