Proposta di legge regionale n. 166 presentata il 27 settembre 2011
Adozione di procedure per garantire i creditori dagli effetti negativi dei ritardati pagamenti ed istituzione del Codice regionale dei pagamenti.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attesa del recepimento da parte del Parlamento italiano della direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento Europeo "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e del Consiglio, riconosce prioritario, nell'affrontare l'attuale periodo di recessione economica, adottare procedure che garantiscano i propri creditori dagli effetti negativi dei ritardati pagamenti.
2. 
Le aziende e gli enti partecipati dalla Regione Piemonte sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi della Regione nei confronti dei propri creditori previsti dalla presente legge.
3. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delibera la riorganizzazione delle procedure di pagamento per l'acquisto di beni e servizi secondo i parametri indicati dalla presente legge.
Art. 2 
(Interessi legali di mora e tasso di riferimento applicabile)
1. 
La Regione Piemonte, nelle transazioni commerciali in cui la Regione stessa è soggetto debitore ed in quelle in cui sono soggetti debitori le aziende e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, assicura che, alla scadenza del periodo di cui agli articoli 3 e 4, il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) 
il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) 
il creditore non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto ed il ritardo sia imputabile alla Regione o alle aziende ed enti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. 
Con riguardo agli interessi di cui al comma 1, la Regione Piemonte riconosce che il tasso di riferimento applicabile è:
a) 
per il primo semestre dell'anno in questione, quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) 
per il secondo semestre dell'anno in questione, quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Art. 3 
(Periodo di pagamento)
1. 
La Regione Piemonte, nelle transazioni commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, assicura che il periodo di pagamento non superi uno dei seguenti termini:
a) 
sessanta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) 
qualora non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
c) 
qualora la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
d) 
qualora la legge o il contratto prevedano una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, sessanta giorni di calendario da quella data.
2. 
La Regione Piemonte assicura che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 1, lettera d), non superi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di gara.
3. 
La Regione Piemonte, nelle transazioni commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, assicura inoltre che la data di ricevimento della fattura non sia soggetta ad un accordo contrattuale con il creditore.
Art. 4 
(Deroga al periodo di pagamento)
1. 
Nelle transazioni commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, se diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto stesso o da talune sue caratteristiche, il periodo di pagamento di cui all'articolo 3 può superare i termini prescritti al comma 1, ma non superare i novanta giorni di calendario.
2. 
La deroga al periodo di pagamento di cui al comma 1 si applica, in ogni caso, ai crediti nei confronti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, nonché nei confronti dei creditori di cui all'articolo 5.
Art. 5 
(Soggetti aggiudicatari di contributi regionali)
1. 
I soggetti che hanno ricevuto comunicazione di aggiudicazione di un contributo regionale, previsto dalla legge, in base ad una deliberazione della Giunta regionale e conseguente determina dirigenziale, diventano, agli effetti della presente legge, all'atto dell'avvenuto completamento della rendicontazione, creditori nei confronti della Regione Piemonte.
Art. 6 
(Codice regionale dei pagamenti)
1. 
La Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, un apposito documento denominato "Codice regionale dei pagamenti" contenente gli obblighi che, sulla base della presente legge, la Regione e le aziende e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, assumono nei confronti dei propri creditori e ne assicura adeguata diffusione agli operatori economici ed all'opinione pubblica.